Descrizione
BANDO DI CONCORSO
per la cessione in diritto di proprietà del lotto n. 1 – 13 - 14 ricadente nel P.I.P.
IL RESPONSABILE
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Biccari n. 29 del 25 luglio 2025, con la quale, a seguito di rinuncia da parte degli attuali assegnatari, si è deciso di avviare le procedure per l’assegnazione dei lotti n. 1-13-14 del P.I.P, mediante pubblicazione di apposito bando di concorso per la cessione in diritto di proprietà,
RENDE NOTO
E’ indetto bando di concorso per la assegnazione in diritto di proprietà dei lotti 1- 13- 14 del P.I.P inclusi nel Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi.
I lotti di cui sopra risultano attualmente assegnati in diritto di proprietà ad altri soggetti, ma per detti lotti sussistono i presupposti di fatto e di diritto per il Comune di Biccari di procedere alla declaratoria di decadenza.
Questo Comune si impegna a procedere al perfezionamento della procedura di declaratoria di decadenza dei soli lotti per i quali, al seguito del presente bando, sia intervenuta assegnazione provvisoria.
Sino al perfezionamento delle suddette procedure e alla conseguente assegnazione definitiva, l’assegnatario provvisorio non avrà nulla a pretendere dal Comune di Biccari.
L’assegnazione del lotto avverrà secondo i seguenti criteri:
- le domande degli operatori che intendono esercitare attività che per natura economica e novità tecnica possono dare un contributo per lo sviluppo del territorio;
- le domande degli operatori aventi maggiore anzianità di iscrizione ai rispettivi Albi Professionali della Camera di Commercio Provinciale
La domanda dovrà pervenire attraverso la piattaforma elettronica Traspare in uso al Comune di Biccari entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione sulla predetta piattaforma.
- A corredo della domanda dovrà essere allegato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oltre ad ogni altro documento ritenuto utile per una più favorevole collocazione nella graduatoria, nonché l’attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dal Responsabile dell’U.T.C. o suo delegato.
- Le domande già presentate antecedentemente alla data del presente bando o pervenute fuori termine rispetto ai bandi precedenti, dovranno essere ripresentate con le modalità e nei termini di cui sopra.
- Contestualmente all’atto di cessione del diritto di proprietà delle aree tra il Comune da una parte e l’acquirente dall’altra, dovrà essere stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale verranno disciplinati gli oneri posti a carico dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza, il tutto secondo lo schema di convenzione già approvato.
- Il prezzo delle aree da cedersi in diritto di proprietà, determinato con delibera consiliare n.11 del 5.5.1998, è pari a € 5,16 per metro quadrato, alle condizioni riportate nella stessa delibera consiliare ed integrate con delibera consiliare n.31/99 e confermate con deliberazione. G.C. n. 14 del 14/02/2025 e C.C. n.10 del 27/02/2025.
- Gli aspiranti inclusi utilmente in graduatoria saranno tenuti a versare il prezzo complessivo del Lotto assegnato alle scadenze e con le modalità sotto indicate:
- a) 20% del prezzo complessivo del lotto entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di assegnazione definitiva da parte del Comune;
- b) il saldo dovrà essere versato entro non oltre la data di stipula della convenzione che sarà fissata dall’Amministrazione comunale.
- Ove la stipula della convenzione non potesse avere luogo per causa dipendente dal Comune, questo sarà tenuto a restituire tutte le somme versate dall’assegnatario maggiorate degli interessi maturati alla data della restituzione.
- Il mancato versamento, nei termini assegnati dal Comune, dell’importo a saldo di cui sub b) comporterà la perdita della somma del 20% versata.
- La mancata stipula della convenzione per causa dipendente dall’assegnatario comporterà la perdita dell’importo di cui sub a) e la sola restituzione di quello sub b).
- Nella stipula dell’atto pubblico all’assegnatario verrà assegnato il termine di mesi dodici per la presentazione del progetto edilizio dell’intervento da realizzare.
- Scaduto infruttuosamente detto termine senza che sia presentato il progetto, salvo proroga di non più di mesi sei, accordabile dall’Amministrazione per comprovati motivi, l’inadempienza sarà causa di decadenza dell’assegnazione del lotto. In tal caso il Comune restituirà al concessionario le somme già versate per l’assegnazione detratto il 20% a titolo di risarcimento danni.
- I lavori edilizi dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso a costruire ed ultimati nel successivo triennio. Il compimento dei lavori dovrà comunque avvenire entro cinque anni dalla comunicazione di approvazione del progetto da parte del Comune. In caso di mancata ultimazione dei lavori nei termini anzidetti, il lotto ed i manufatti edilizi su di esso esistenti passeranno gratuitamente ed automaticamente nel patrimonio del Comune senza alcun indennizzo in favore del concessionario. Sarà facoltà dell’amministrazione concedere una ulteriore proroga di un anno per la definitiva ultimazione dell’edificio ove mai, alla scadenza dei termini di cui sopra il concessionario avesse già realizzato almeno il 70% delle opere previste nel progetto approvato. La quota parte delle opere eseguite sarà stimata insindacabilmente dall’ UTC.
- E’ vietato all’assegnatario del lotto di trasferire ad altri la proprietà dell’area assegnata se non siano trascorsi 10 anni dall’assegnazione.
- Allo scadere della data di ultimazione dei lavori i manufatti edilizi realizzati sul lotto dovranno essere obbligatoriamente destinati e utilizzati per gli scopi per cui il lotto è stato assegnato ed il progetto approvato.
- L’amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di prendere in considerazione, entro un anno dal presente bando, le ulteriori domande eventualmente presentate dopo il termine di scadenza, procedendo all’assegnazione dei lotti secondo criteri di priorità innanzi esposti.
Per tutto quant’altro non contenuto nel presente bando si fa riferimento al Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi approvato dal Comune di Biccari a disposizione degli interessati presso l’ufficio tecnico comunale, all’art.27 della legge 1971, n.865, alla legge n.10 del 1977 e LLRR.N.6/79, N.66/79 E N.56/1980.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, che si avvale della collaborazione dell’arch. Pina Iacobbe, responsabile dell’U.T.C.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/10/2025
IL RESPONSABILE del S.U.A.P. ad interim
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE