Descrizione
Con la presente si comunica che l’articolo 4 dell’OCDPC n. 1189 del 4 maggio 2026 dispone che i Commissari
delegati provvedano, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, avvenuta in data 11 maggio 2026, all’individuazione e alla trasmissione al Dipartimento
della Protezione Civile degli interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere c) e d), del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché alla ricognizione dei fabbisogni ulteriori di cui alla lettera e) del
medesimo articolo, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, i Commissari delegati sono chiamati a definire la stima delle risorse
necessarie per l’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti dei soggetti
danneggiati, secondo i seguenti criteri e massimali:
fino a un massimo di euro 5.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa risulti compromessa nella propria integrità funzionale a causa degli eventi calamitosi;
fino a un massimo di euro 20.000,00 per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive,
sulla base di apposita relazione tecnica descrittiva delle spese necessarie.
I predetti contributi potranno essere riconosciuti esclusivamente per i danni non coperti da polizze assicurative
e potranno costituire anticipazione sulle eventuali ulteriori misure contributive previste ai sensi dell’articolo 25,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018, nonché su eventuali ulteriori provvidenze che dovessero
essere successivamente disposte.
Per le attività di ricognizione dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata all’OCDPC n.
1189/2026, ed in particolare:
- Modulo B1 – Ricognizione danni subiti e domanda di contributo per i privati cittadini (allegato 1);
- Modulo C1 – Ricognizione danni subiti e domanda di contributo per le attività economiche e produttive
(allegato 2).
Si precisa che le presenti attività di ricognizione non riguardano le