Descrizione
AVVISO PUBBLICO
FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA2, LETTERA B) DEL DPCM - 30 SETTEMBRE 2021 PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI O PROFESSIONALI ATTRAVERSO UN’UNITÀ PRODUTTIVA
•ANNUALITA’ 2023•
INDICE
1. OGGETTO E FINALITÀ
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
7. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
13. CONTROLLI E MONITORAGGIO
14. REVOCHE
15. TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI
16. PUBBLICITA’
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
18. TUTELA DELLA PRIVACY
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
20. DISPOSIZIONI FINALI
Premesso che:
- il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 contenente la ripartizione del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023;
- detto Fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività' economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;
- il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
- il Comune di Biccari rientra tra i cd “comuni marginali” ed ha ricevuto un contributo per il triennio 2021-2023 di euro 155.953,87 pari per ciascuna annualità a euro 51.984,62;
Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023” il quale, all’art. 2, commi 2 e 3, dispone:
“2. I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
3. I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29/09/2025 attraverso la quale si è provveduto a destinare la somma disponibile di € 51.984,62 alla fattispecie di cui alla lettera b) dell’art. 2, comma 2 del DPCM 30/09/2021, ovvero alla concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, distinguendo le seguenti due sottosezioni:
- b.1.) l’apertura ex novo di nuove attività, assegnando un contributo base di euro 10.000 ad istanza;
- b.2.) l’attivazione di nuovi ed ulteriori codici ATECO da parte di attività già esistenti, assegnando un contributo base di euro 3.000,00 ad istanza;
- di precisare che in caso di un numero di istanze insufficienti, i contributi base di cui alle precedenti lett. b.1) e b.2.) potranno essere rideterminati in aumento e in maniera proporzionale tra le istanze presentate; e che, analogamente, in caso di un numero di istanze eccedenti, i contributi base di cui alle precedenti lett. b.1) e b.2.) potranno essere rideterminati in diminuzione e in maniera proporzionale tra le istanze presentate
Vista la Determinazione dirigenziale n. 407/1003 del 09/10/2025 con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso Pubblico;
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ
1. Oggetto del presente Bando è la concessione di contributi per la categoria d’intervento di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) “concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese” del DPCM del 30/09/2021 nel Comune di Biccari con le modalità specificate negli articoli successivi distinguendo le seguenti due sottosezioni:
- b.1.) l’apertura ex novo di nuove attività, assegnando un contributo base di euro 10.000 ad istanza;
- b.2.) l’attivazione di nuovi ed ulteriori codici ATECO da parte di attività già esistenti, assegnando un contributo base di euro 3.000,00 ad istanza;
- in caso di un numero di istanze insufficienti, i contributi base di cui alle precedenti lett. b.1) e b.2.) potranno essere rideterminati in aumento e in maniera proporzionale tra le istanze presentate; e che, analogamente, in caso di un numero di istanze eccedenti, i contributi base di cui alle precedenti lett. b.1) e b.2.) potranno essere rideterminati in diminuzione e in maniera proporzionale tra le istanze presentate.
2. La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande pervenute, sulla base dei criteri di cui all’articolo 9 del presente Avviso.
3. Il presente Avviso garantisce il rispetto dei principi di Pari Opportunità e di Non Discriminazione sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di Sviluppo Sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.
4. Per ciascuna categoria di intervento può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini stabiliti, che annullerà e sostituirà le precedenti.
ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA
1. L’importo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 51.984,62, a valere sulla annualità 2023 del contributo finanziario assegnato al Comune di Biccari per il triennio 2021-2022-2023 dal DPCM del 30 /09/2021 (pubblicato in G.U.R.I del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296).
ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono beneficiare dei contributi del presente Avviso i soggetti che avviano nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Biccari, ovvero intraprendono nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale mediante l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO.
Sono ammesse al contributo:
a) le imprese costituite ed iscritte al Registro delle imprese DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO che avviano nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Biccari;
b) le imprese già esistenti regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese che, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, avviano una nuova attività commerciale, artigianale e agricola nel territorio del Comune di Biccari attraverso una nuova e apposita unità operativa;
c) le imprese regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese come “Imprese inattive” che, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, avviano l’attività nel territorio del Comune di Biccari;
d) le imprese regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese che, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, intraprendono nel territorio del Comune di Biccari una nuova attività economica mediante l’attivazione di nuovi ed ulteriori codici ATECO;
Le imprese ammesse al contributo devono mantenere l’attività in esercizio per almeno 5 anni dalla data di dichiarazione di inizio attività o di attivazione del nuovo codice ATECO.
Ai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), configurandosi come apertura di “nuove attività”, è assegnato un contributo base di euro 10.000 ad istanza, mentre ai soggetti di cui alla precedente lettera d), configurandosi come attivazione di nuovo ed ulteriore codici ATECO, è assegnato un contributo base di euro 3.000 ad istanza, così come previsto dalle sottosezioni b.1.) e b.2.) dell’articolo 1, comma 1, del presente Avviso.
Nel caso in cui le risorse a disposizione siano superiori rispetto alle istanze presentate, i contributi base di cui alle precedenti lettere potranno essere rideterminati in aumento e in maniera proporzionale tra le istanze presentate; nel caso in cui le risorse a disposizione siano inferiori, i contributi base potranno essere rideterminati in diminuzione e in maniera proporzionale tra le istanze presentate.
I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE GIA’ COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.
1. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell’istanza i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l’attività, con iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità;
b) in caso di attività già costituite essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC);
c) dimostrare di avere la disponibilità dell’immobile, sede dell’attività economica, anche in via preliminare, attraverso apposita documentazione (es. titolo di proprietà, contratto preliminare di compravendita o locazione);
d) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 94 del D. Lgs 36/2023 e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziali ai sensi della vigente normativa;
f) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
g) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
h) non avere pendenze economiche nei confronti del Comune di Biccari e comunque nei confronti dell’erario pubblico, pena la esclusione della domanda;
i) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
j) di garantire l'esercizio dell'attività per almeno 5 anni pieni e continuativi pena la revoca del contributo.
k) di essere consapevole che non sono ammesse le domande relative ad attività a carattere stagionale;
l) Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti saranno oggetto di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione.
ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
1. Sono escluse le nuove attività economiche che includono, anche parzialmente, la vendita di:
• Autoveicoli nuovi ed usati;
• Macchine ed attrezzature per l’industria;
• Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d’artificio;
• Alimenti e bevande attraverso distribuzione automatica;
2. Sono inoltre escluse attività di:
• Sale giochi – slot machine (VTL), anche se all’interno di altre attività economiche;
• Agenzie di scommesse;
• Sale bingo;
• Compro oro;
• Servizi finanziari ed assicurativi;
ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI
1. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull’ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con l’Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:
MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all’implementazione
del lavoro in modalità smart working. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout
court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.
OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all’introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working).
PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto;
POLIZZE ASSICURATIVE E FIDEJUSSORIE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto;
L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile.
2. Sono in ogni caso escluse:
- le spese per l’acquisto di macchinari ed attrezzature e di beni materiali e/o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile;
- l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
- gli interessi passivi;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- spese conseguenti ad autofatturazione;
- beni acquistati con permute e contributi in natura.
3. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti beneficiari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei ad assicurare il principio della tracciabilità della spesa; pertanto non sono ammessi pagamenti in contanti.
ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
1. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell’investimento da realizzare. Non è
prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.
2. In caso di un numero di istanze insufficienti i contributi base di cui alle precedenti lett. b.1) e b.2.)
dell’art.1 comma 1 potranno essere rideterminati in aumento e in maniera proporzionale tra le istanze
presentate ed, analogamente, in caso di un numero di istanze eccedenti, i contributi base di cui alle
precedenti lett. b.1) e b.2.) potranno essere rideterminati in diminuzione e in maniera proporzionale
tra le istanze presentate, sempre nei limiti dell’importo complessivo del progetto d’investimento.
ARTICOLO 7 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
5. Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR n.600/1973, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. La domanda per la concessione del contributo, firmata digitalmente dal Soggetto Proponente, completa del progetto d’investimento, nonché dei documenti e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 4, deve essere presentata entro il termine indicato al successivo comma 2, utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Biccari www.comune.biccari.fg.it. L’invio con altre modalità comporterà l’esclusione della candidatura.
2. Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 15/11/2025 e devono essere trasmesse SOLO tramite PEC al seguente indirizzo: comune@pec.comune.biccari.fg.it
3. A pena di nullità la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società.
4. Pena l’esclusione, la domanda redatta in conformità all’ALLEGATO A - Modulo di domanda, dovrà essere corredata da:
a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite e per le imprese inattive;
c. Preventivi di spesa;
d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità.
Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell’effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell’Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
ALLEGATO B_ Piano economico della proposta progettuale (sia in formato pdf che in formato excel);
ALLEGATO C_ Dichiarazione “de minimis”.
5. Alla domanda dovrà essere allegato il titolo di possesso/disponibilità dell'immobile in cui si svolgerà l'attività;
6. Alla richiesta di concessione del contributo dovrà essere allegata la Scheda della Proposta progettuale nella quale, tra l'altro, dovranno essere descritte le spese per cui si richiede il contributo. La proposta progettuale deve prevedere almeno un occupato, pena la non ammissibilità della domanda.
7. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti saranno oggetto di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione.
8. È ammissibile una sola richiesta di contributo; qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.
9. Le richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC: comune@pec.comune.biccari.fg.it; nei successivi 5 giorni le relative risposte saranno pubblicate sul sito Istituzionale dell’Ente.
ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.
Ricevibilità e ammissibilità
1. Il Responsabile del Settore Affari Generali (RUP) procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell’impresa, nel
caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati di cui all’articolo 8 comma 4
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
Sono irricevibili le domande:
-presentate oltre la scadenza del termine di cui all’articolo 8 comma 2;
-prive della sottoscrizione del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
-prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.
2. Al termine della valutazione delle proposte ricevibili, il Responsabile del Settore Affari Generali (RUP) procede alla stesura dell’elenco delle istanze ammissibili a contributo, nonché delle istanze irricevibili e delle istanze inammissibili. La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 10 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.
ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA
1. Il Responsabile del Settore AA.GG. (RUP), previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all’avviso, con successivo provvedimento approva l’elenco delle domande irricevibili/inammissibili, con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono state considerate irricevibili/inammissibili, nonché la graduatoria delle domande ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Biccari www.comune.biccari.fg.it; tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. Entro i successivi 15 giorni potranno essere presentati ricorsi avverso l’elenco provvisorio, che saranno valutati entro i successivi 10 giorni.
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. A seguito di comunicazione di ammissione a contributo, il soggetto beneficiario provvederà, entro 10 giorni, a comunicare tramite PEC l’accettazione dell’aiuto ed alla dimostrazione, ove necessario, dell’avvio dell’attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determinerà la rinuncia al contributo.
2. Il Comune procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) anche avvalendosi della collaborazione di società appositamente incaricata, e nei successivi 10 giorni provvederà alla pubblicazione dell’elenco definitivo, che costituirà atto di concessione dell’aiuto.
3. A ciascun intervento ammesso a contributo sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
4. La data di concessione dell’aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione dell’elenco definitivo. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
5. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito alla data del 20 giugno 2026 al fine di consentire il caricamento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti e la rendicontazione delle spese entro la data del 30 giugno 2026. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
6. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d’investimento entro i termini previsti, fatta salva la possibilità di proroga della rendicontazione da parte del Ministero.
7. L’aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 125, par. 4 lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.
8. Modalità di erogazione del finanziamento.
8.1 Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote come segue:
a) la prima quota a titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
b) la seconda quota a titolo di saldo.
8.1.1 Stato di avanzamento, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all’80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall’Amministrazione deve essere corredato della seguente documentazione:
a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del
professionista e numero di iscrizione all’albo professionale), contenente l’elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l’elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari con evidenziati i relativi movimenti.
8.1.2 Saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dall’Amministrazione comunale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:
a) la rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a d) di cui al precedente comma 8.1.1;
b) il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
a) far permanere le condizioni che hanno determinato l’ammissione a contributo per anni 5;
b) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
c) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente Avviso;
d) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
e) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 13;
f) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
g) non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti, le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano decorsi cinque anni, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE n.1303/2013
h) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.
ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO
1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.
2. L’Agenzia per la coesione territoriale effettuerà controlli a campione sull’utilizzo dei contributi erogati alle aree svantaggiate.
3. Il monitoraggio dei contributi è effettuato dall’Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’art.1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).
ARTICOLO 14 - REVOCHE
1. Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzato, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente articolo, decorsi 12 mesi dall’assegnazione delle risorse. La revoca è disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. In caso di revoca, le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
2. Costituiscono cause di revoca dell’agevolazione le seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo;
b) nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca del contributo;
c) nel caso in cui venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
d) qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.
3. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 15 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI
- In osservanza dell’art.8 della legge n.241/90 e successive modifiche, si comunica che il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
- Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.
ARTICOLO 16 – PUBBLICITA’
Il Comune di Biccari assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art.8 del D.P.C.M. 30.09.2021 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.
ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali ad interim, Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE.
Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
PEC: comune@pec.comune.biccari.fg.it
E-mail: segretario@comune.biccari.fg.it
ARTICOLO 18 -TUTELA DELLA PRIVACY
1. I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii. in materia di trasparenza.
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Pertanto come indicato ai sensi dell’art. 13 del succitato Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
- Titolare del trattamento: Comune di Biccari
- Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
- Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
- Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Amministrativo ad interim Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE, responsabile del procedimento.
- Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Biccari indirizzo pec:
comune@pec.comune.biccari.fg.it;
- Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Alfredo Gaeta PA 3.26 SRL Via del Platano n. 5 Cavallino – P.IVA 0495678, contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
- Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.biccari.fg.it
3. Il titolare del procedimento è il Comune di Biccari.
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.biccari.fg.it, all’ “Albo pretorio online” e attraverso la comunicazione istituzionale.
3. In riferimento a quanto non esplicitato nel presente Avviso si rimanda alle indicazioni espresse nel DPCM del 30 settembre 2021, (G.U.R.I n. 296 del 14 dicembre 2021).
Biccari, 09/10/2025
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE