Modalità di fatturazione verso il Comune di Biccari
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Si comunica pertanto che:
- a decorrere dal 31/03/2015, i fornitori dell'Ente dovranno obbligatoriamente inviare la fattura esclusivamente in formato elettronico, secondo il formato di cui all'allegato A del citato DM n.55/2013, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato D.M. n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.).
Il Codice Univoco Ufficio è l'informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare correttamente la fattura elettronica.
Si riportano, di seguito, i Codici Univoci degli Uffici a cui indirizzare, a far data dal 31/03/2015, le fatture elettroniche del Comune di Biccari per le diverse tipologie di contratto:
- UO01 - Fatturazione Settore Economico Finanziario - Codice Univoco Ufficio: 9AFDFG
- UO02 - Fatturazione Settore Amministrativo - Codice Univoco Ufficio: OX4W28
- UO03 - Fatturazione Settore Tecinico-Manutentivo - Codice Univoco Ufficio LCUX2P
Tale codice è un elemento essenziale da inserire nella fattura elettronica, senza il quale il Sistema di Interscambio procede allo scarto della fattura trasmessa.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parta della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare obbligatoriamente:
- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico.
Si precisa che il Comune non potrà procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG e CUP qualora obbligatori.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.