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Tutto sull'Imposta Comunale sugli Immobili.

 

Guida all' I.C.I

 

Chi deve pagare l'I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

● dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

● dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;

● dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);

● dai concessionari di aree demaniali.

Nel Comune di Biccari i terreni agricoli sono esenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

La dichiarazione

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
 

● dal 15 giugno 2004 per:

- gli atti di compravendita di immobili

- gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie

● dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data
 
Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it. Non è, inoltre, necessaria la presentazione della dichiarazione se il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal comune nel proprio regolamento.Il modello di dichiarazione è utilizzabile anche per anni successivi a meno che intervengano modifiche che rendano indispensabile l’emanazione di un nuovo modello e di nuove istruzioni.
 

Calcolo della base imponibile

Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  3. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.

 

Calcolo dell'imposta

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.

L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.

Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).

 

Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dal Consiglio Comunale.

Immobili adibiti ad abitazione principale - Esenzione

Con l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta "l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
L'esenzione è riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali: A/1 - abitazioni di tipo signorile, A/8 - Ville, A/9 - castelli e palazzi eminenti. Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario che vi sia sussistenza della soggettività passiva in capo alla persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, l'iscrizione dell'immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale dello stesso soggetto.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, l'esenzione spetta a ciascuno di essi. Se l'immobile è di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l'ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.
L'esenzione opera anche per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L'esenzione spetta anche: al coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale a condizione che non abbia nel comune altro immobile adibito ad abitazione principale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP).

 

Casi di esclusione dall'esenzione

L'esenzione ICI non opera per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e per le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero alle quali continua ad essere riconosciuta l'aliquota e la detrazione stabilita per l'abitazione principale.

 

Le pertinenze dell'abitazione principale

L'esenzione viene estesa anche alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale.

Quando e come si paga

L'ICI deve essere versata in due rate:
a.   la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
b.   la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente n. 39571732 intestato a: Comune di Biccari - Servizio Tesoreria - Incassi ICI. E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali" sono i seguenti:

 

Codice Comune: A854
3901 - ICI Abitazione principale
3902 - ICI Terreni agricoli
3903 - ICI Aree fabbricabili
3904 - ICI Altri fabbricati
3906 - ICI Interessi
3907 - ICI Sanzioni

 

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

 

Esempio:

Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da è il seguente:

-€ 120,00 a titolo di imposta;
-€ 4,50 a titolo di sanzione ( € 120,00 x 3,75%);
-€ 0,22 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo 
  ((€ 120 x 3 x 22)/36.500)

 

Soggetti non residenti nel territorio dello Stato

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare l’ICI in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con l’aggiunta degli interessi del 3%.

Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato

 

 

 

Contenuti della sezione

 

Il sito istituzionale del Comune di Biccari è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

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