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REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E NON

 

TITOLO 1 – ACQUA POTABILE

 

Art. 1 - Utenze

1 Il Comune concede l'acqua per gli usi potabili ed igienici a tutti coloro che ne facciano domanda su apposito modulo per gli immobili che insistono nelle vie percorse dalla conduttura e per quelli di contrade fornite di autonomo servizio.
2 Può essere concessa l’acqua per usi potabili ed igienici anche alle abitazioni distanti non oltre mille metri dalle tubazioni principali o derivazioni comunali.

 

Art. 2 - Domanda di Utenza

1 La domanda di utenza è inoltrata dal proprietario dell’immobile e/o dal legale rappresentante.
2 Qualora il richiedente l’ apertura, la voltura o la riapertura di utenza non sia proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere eseguito l'allacciamento e collocato il contatore, dovrà richiedere l'assenso del proprietario il quale dovrà apporre la firma in calce alla domanda di utenza che comporterà responsabilità solidale e sussidiaria da parte del proprietario stesso.
3 All’atto della domanda e comunque prima dell’inizio dei lavori di allaccio, il richiedente deve, eventualmente, dichiarare di avere ottenuto tutte le autorizzazione per l’attraversamento di strade provinciali o statali e/o proprietà private.
4 Fermo restando i requisiti e le prescrizioni di cui ai commi precedenti, il richiedente il Permesso a Costruire per uso abitazione e attività agricola, può presentare in tale sede, o successivamente, apposito progetto di allaccio alla pubblica rete.

 

Art. 3 - Diritto fisso di allaccio
1 Il diritto fisso di allaccio è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Art. 4 - Variazione di utenza
1 Per ogni cambio di utenza o di voltura è comunque dovuto dal subentrante un diritto fisso determinato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2 Qualora il Comune accerti che l'utenza è cambiata senza che ne sia stata data comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico, inviterà il nuovo utente a sottoscrivere la domanda entro 30 giorni, applicando una penale di € 5,72, fermo restando la corresponsione delle somme dovute per il canone annuo ed il consumo dell'acqua.
3 Qualora l’utente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 30 giorni, l’Ente si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua che sarà ripresa solo dopo il perfezionamento della pratica di variazione di utenza. 4 In caso di riapertura di utenza in precedenza cessata il richiedente, deve versare nuovamente il diritto fisso di allaccio previsto all’art.3.

 

Art. 5 - Canone
1 II prezzo di cessione dell'acqua potabile è stabilito in € 20,70 oltre IVA annuali per un quantitativo massimo di 70 mc. La sua misurazione verrà fatta a mezzo contatore.
2 Se la quantità d'acqua segnata dal contatore è inferiore al quantitativo di cui al precedente comma, l'utente non ha diritto a nessun rimborso sul canone di abbonamento.
3 Qualora la quantità d'acqua misurata nell'anno è superiore al quantitativo indicato al comma 1, l'utente dovrà pagare il supplemento nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

 

Art. 6 - Utenze Industriali
1 Tenuto conto della disponibilità e delle possibilità di approvvigionamento idrico, il Comune può concedere l'acqua per usi diversi da quelli potabili ed igienici a edifici commerciali, artigianali, industriali, direzionali e turistici.
2 In tal caso la richiesta deve contenere le seguenti altre indicazioni:
a) uso che l'utente intende fare dell'acqua;
b) quantitativo minimo e massimo annuo di cui necessita l'attività da intraprendere.
3 L’acqua non può essere usata per usi diversi da quelli per cui è concessa.
4 E' comunque facoltà dell'Amministrazione determinare, in sede di concessione, il quantitativo annuo massimo assorbibile di acqua da parte dell'utente fatta salva, in caso di inosservanza la facoltà per il Comune di revocare o sospendere l'erogazione.

 

Art. 7 - Tariffe per utenze industriali
1 Il prezzo dell'acqua per gli usi industriali è stabilito annualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Art. 8 - Durata della concessione
1 Le concessione hanno la durata di un anno a partire dal primo gennaio.
2 Qualora avessero inizio nel corso dell'anno, la durata sarà corrispondente alla frazione dell'anno in corso e a tutto l'anno successivo.
3 Le concessioni si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno a meno che una delle parti non dia disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 30 settembre di ogni anno oppure recandosi personalmente presso l’Ufficio Acquedotto per la relativa richiesta di cessazione.

 

Art. 9 - Contatore
1 Il Contatore deve essere collocato in luogo di facile accesso al personale del Comune, possibilmente all’esterno.
2 Per gli immobili forniti di recinzione, per quelli delle contrade fornite di acquedotto autonomo e per quelli fuori dal centro abitato, entro i mille metri, il contatore sarà posto, generalmente, al limite della proprietà dell’utenza.
3 Il contatore potrà essere collocato anche su proprietà privata non recintata. In tal caso l’utente dovrà assicurare perennemente l’accesso al personale comunale, per la lettura e per le verifiche, pena la sospensione dell’erogazione dell’acqua. Qualora, successivamente, si provveda alla recinzione della proprietà privata, l’utente dovrà richiedere lo spostamento del contatore ed eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio tecnico, pena la sospensione dell’erogazione del servizio.
4 La posizione del contatore sarà determinata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, che stabilirà, altresì, le modalità del posizionamento.
5 Qualunque manomissione o asportazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a modificare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore dà luogo ad azione penale e civile contro l'utente, oltre alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua ed alla revoca della concessione, nonché all'addebito all'utente della somma di € 26,00 a titolo di penale.

 

Art. 10 - Spesa per il contatore
1 La scelta del tipo di contatore è di spettanza esclusiva del Comune, mentre la spesa relativa è a carico dell'utente. Nessun diritto è dovuto dall'utente per l'uso del contatore. Il suo collocamento in opera nonché l'ordinaria manutenzione è a carico del Comune. Resta a carico dell'utente la spesa per la sostituzione o riparazione di esso in caso di rottura o guasto. Il mancato pagamento da parte dell'utente della sua riparazione o sostituzione comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

 

Art. 11 - Rimozione contatore
1 Il contatore non può essere rimosso o spostato se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo di un suo operatore.

 

Art. 12 - Verifica straordinaria del contatore
1 Qualora l'utente abbia motivo di ritenere che il contatore non dia misura esatta, potrà chiedere al Comune la verifica. Qualora però essa risulti favorevole al Comune, con la tolleranza in più o in meno del 10%, le spese di verifica resteranno a carico dell'utente nella misura fissa di € 10,00 oltre IVA.

 

Art. 13 - Diramazioni
1 Ogni edificio avrà una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni utente deve averne una propria e separata, innestata sulla diramazione stessa con l'obbligo di tanti contatori quanti sono gli immobili serviti, ad eccezione dei Palazzi condominiali.
2 Nei palazzi condominiali di nuova costruzione sarà installato un solo contatore con stipula di un solo contratto.
3 Per i palazzi condominiali già esistenti, è data facoltà di chiedere l’istallazione di un solo contatore. In tal caso i contratti stipulati con i singoli utenti saranno annullati e sarà stipulato nuovo contratto con il rappresentante del condominio, munito di delega assembleare.

 

Art. 14 - Lavori di diramazione
1 Le opere di nuova diramazione di utenze dalla bocca di presa o, in mancanza, dal tubo della condotta principale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguite direttamente dagli Utenti, a proprie cure e spese, a mezzo di personale qualificato, con il controllo dell’Ufficio Comunale preposto.
2 Le opere devono essere effettuate nel rispetto del vigente regolamento e delle seguenti specificate condizioni:
a) prima dell'inizio dei lavori, qualora le diramazioni ricadano su suolo di proprietà comunale, il richiedente dovrà effettuare a favore del Comune un versamento cauzionale infruttifero dell'importo calcolato in ragione di € 52,00 al mq. di pavimentazione interessata dagli scavi a garanzia dei manufatti stradali; l’importo di cui sopra è ridotto del 50% in relazione agli interventi di allaccio a servizio di attività produttive;
b) lo svincolo delle cauzioni di cui al precedente punto a) avverrà a richiesta scritta del concessionario, entro 3 mesi dalla data del ripristino, previo collaudo positivo dello stesso.

 

Art. 15 - Costruzione tubazione - Responsabilità
1 Le tubazioni nuove dovranno essere costruite in ghisa o acciaio Mannesman da proteggersi con rivestimento di materiale anticorrosivo (catrame, vetroflex e simili) o materiale plastico omologato per pressioni fino a 16 bar, escluso cemento e similari generici. Sono esclusi assolutamente il ferro greggio, il piombo, il gres, il cemento e il cotto.
2 Esse dovranno essere atte a sopportare la pressione di 16 atmosfere e poste al riparo dal gelo e dagli urti.
3 Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotti di fognature deve essere isolata con tubi protettori in modo da premunirsi contro il pericolo di infiltrazioni. Comunque deve essere evitato che i giunti della tubazione vengano a capitare negli attraversamenti suddetti.
4 Ogni utente dovrà avere la maggiore cura per impedire lo scoppio durante i mesi invernali, sia lasciando defluire sempre una piccola quantità di acqua, sia chiedendo al Comune la vuotatura della tubazione quando la casa dovrà restare per qualche tempo disabitata.
5 Tutti i rubinetti da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi d'ariete nelle condotte.
6 L’Ufficio Tecnico comunale può prevedere eventuali altre e diverse modalità di costruzione, nonché l’impiego di diverso materiale eventualmente ritenuto più idoneo e funzionale.
7 Ogni utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti fino alle bocche di erogazione, nonché degli scarichi, sia verso il Comune che verso terzi.

 

Art. 16 - Proprietà della tubazione esterna
1.Tutta la tubazione esterna che va dalla condotta principale all'apparecchio misuratore compreso diventa di proprietà del Comune eccezion fatta per quella eventualmente posta su proprietà non comunale. In tal caso tutte le spese per eventuali riparazioni restano a carico dell’Utente.

 

Art. 17 - Guasti sulle derivazioni
1 L'utente è obbligato a dare immediatamente avviso al Comune dei guasti che si verificassero sulle rispettive loro derivazioni.

 

Art. 18 - Lettura contatore
1 La lettura del contatore verrà effettuata di norma 2 (due) volte all'anno, al 30 giugno ed al 31 dicembre, fermo restante il diritto del Comune a controlli saltuari in qualunque momento.
2 La lettura dei contatori dei condomini sarà effettuata nel modo seguente:
a) individuale per ogni utente e per i condomini con contatori posti all’esterno;
b) unica, per i condomini con contatore esterno e con unico contratto. La bollettazione prevederà tante minime quante sono le utenze interne, la stessa sarà inviata al titolare legale rappresentante condominiale che provvederà a propria cura alla ripartizione dei consumi interni.
3 Qualora, per causa dell'utente, non sia possibile effettuare la lettura del contatore, l'incaricato del Comune lascerà o invierà apposita cartolinaavviso da riconsegnare dall'utente all'ufficio comunale preposto, entro 10 giorni dalla data dell'avviso stesso, completa dei dati richiesti.
4 In assenza della lettura il Comune addebiterà, in via provvisoria, un consumo forfettario pari al doppio del consumo dell'anno precedente, successivamente il Comune inviterà l'utente a consentire la lettura da parte del personale addetto, ed addebiterà per l'anno in questione la quota parte del consumo rilevato.
5 Nel caso in cui il Comune sia impedito ad effettuare la lettura anche l'anno successivo, si provvederà, senz'altro avviso, al distacco dell'utenza con addebito per l'anno in corso del consumo pari al doppio dell'ultima lettura effettuata.
6 Si procederà allo stesso modo qualora, per causa dell'utente, non sia possibile effettuare alcuna lettura del contatore in quanto lo stesso abbia lasciato il proprio domicilio senza far conoscere all'Ufficio comunale alcun recapito.
7 A tal'uopo è fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune il recapito presso cui possono essere inviate le bollette relative ai consumi di acqua ed ogni altra comunicazione.
8 Per il ripristino del servizio l'utente dovrà versare al Comune una somma pari a tre volte l'importo previsto dal precedente art.3.

 

Art. 19 - Riscossione
1 La fattura, semestrale, verrà emessa dopo aver effettuato le letture al 9 contatore nei mesi di luglio (per il 1° semestre) e gennaio (per il 2° semestre).
2 In caso di cessazione dell'utenza verranno fatturate la quota fissa del periodo di bollettazione in corso ed il consumo fino alla data del distacco.
3 Il pagamento della bolletta deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. Se il pagamento avviene tra il 21° e il 50° giorno dalla data di emissione della bolletta, verranno applicati gli interessi di mora legali in vigore che saranno riscossi con la bolletta successiva.
4 Dal 51° giorno a decorrere dalla data di emissione della bolletta è in facoltà del Comune di disporre in qualsiasi momento la sospensione della fornitura, procedendo alla riscossione coattiva del credito secondo la normativa vigente.
5 Per il ripristino del servizio l'utente è tenuto oltre al pagamento delle somme dovute, al rimborso delle spese nella misura prevista dall'art 22 del presente Regolamento.
6 Le spese postali per l'esazione delle bollette sono a carico dell'utente e saranno evidenziate sulle bollette di riscossione.
7 L'utente ha facoltà di presentare all'Amministrazione reclamo scritto per ottenere l'abbuono di somme eventualmente pagate in più nel semestre considerato; nel caso di accoglimento del reclamo l'abbuono sarà dedotto dalla bolletta relativa al periodo di fatturazione successivo restando, tuttavia, inteso che il reclamo non dà diritto all'utente di sospendere i pagamenti delle bollette.

 

Art. 20 - Divieti sull'uso dell'acqua
1 E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e dei rubinetti d'arresto e, in generale, di disporre dell'acqua oltre il limite del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito a pena della revoca della concessione.
2 Non è ammesso l'impianto di vasche o serbatoi per la raccolta e distribuzione per caduta di acqua a scopo potabile. Tale infrazione sarà punita con la penale di € 26.00.
3 E` ammesso l'uso di impianti di autoclavi purché siano eseguiti in modo tale che non si abbia ritorno di acqua nelle condotte comunali e i serbatoi siano di materiali consentiti dalle norme igieniche.
4 E` severamente proibito inserire pompe di aspirazione sulle tubazioni private collegate direttamente alla condotta comunale.

 

Art. 21 - Responsabilità - Indennizzo
1 Gli utenti non potranno pretendere nessun indennizzo per l'interruzione del servizio dell'acqua derivante da migliorie, riparazioni, manutenzioni delle opere di presa e di condotta dell'acqua e del serbatoio, da gelo, frane, siccità e cause analoghe di forza maggiore, nonché nel caso che il Comune dovesse disporre dell'acqua per l'estinzione di incendi. 10
2 Resta ferma la facoltà per il Comune di togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati in caso di siccità o di diminuzione della portata delle sorgenti.

 

Art. 22 - Infrazione
1 Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra infrazione al presente regolamento non diversamente sanzionata è soggetta ad una penale di € 26,00.
2 Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale è elevata a € 52,00 con la revoca della concessione.

 

Art. 23 - Modifiche alle tariffe ed al Regolamento
1 Qualora durante la concessione il Comune modifichi le tariffe ovvero adotti nuove e diverse disposizioni regolamentari, esse sono applicabili "de jure" all'utente senza che egli possa rifiutarvisi o muovere eccezioni.
2 E` lasciata facoltà all'utente, in tali casi, di richiedere la rescissione del contratto.

 

TITOLO II- ACQUA NON POTABILE

 

Art. 24 –Oggetto
1 Il presente titolo ha lo scopo di definire le condizioni e le modalità d’uso dell’acqua non potabile proveniente dall’Acquedotto rurale “Pozzo Imperatore”.
2 Per quanto compatibili si applicano le disposizioni previste al titolo I .

 

Art.25- Uso dell’acqua.
1 Il Comune può concedere l’acqua prioritariamente per uso zootecnico.
2 La somministraione di acqua può essere concessa anche per l’ irrigazione di orti di piccola dimensione, di modeste coltivazioni arboree e frutteti.
3  L’acqua può essere concessa per usi diversi anche ad edifici commeriali, artigianali, indistriali, direzionali e turistici.
4 Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile.
5 In caso di carenza idrica, il Comune sospenderà l’erogazione dell’acqua per uso non zootecnico e potrà stabilire un programma di turnazione .
6 In nessun caso l’utente potrà pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.
7 L’acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli concessi pena la sospensione dell’erogazione.
8 E’ fatto divieto ad ogni utente di concedere l’uso dell’acqua ad altri utenti.
9 E’ vietato trasportare l’acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata, nonché collegare le condutture di acqua non potabile a impianti contenenti acqua potabile o proveniente da pozzi.
10 L’acqua non è potabile. Il Comune non è responsabile dell’eventuale utilizzo improprio. 

Art.26- Prelievo dell’acqua.
1 Si potrà autorizzare il pescaggio per autobotti e cisterne trainati dai punti di attingimento appositamente realizzati, previa richiesta all’Ufficio Tecnico comunale.
2 La verifica della quantità prelevata potrà essere effettuata anche tramite sistemi automatizzati.
3 Il prelievo libero dell’acqua dalla fontana è consentito solo per quantitativi minimi senza uso di autobotti e cisterne. E’ vietato effettuare lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

 

Art.27- Canone.
1 L’utente è tenuto a corrispondere, indipendentemente dal consumo un importo minimo contrattuale da versarsi anche nel caso l’acqua non venga utilizzata.
2 La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia, stabilisce il minimo contrattuale nonché il costo per le eccedenze e quello dell’acqua prelevata dai punti di attingimento.
3 Il Comune si riserva di accordare condizioni speciali di fornitura a coloro che svolgono attività prevalente di agricoltura e allevamento.

 

TITOLO III– DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 28 - Riferimenti
1 La presente normativa si intende automaticamente estesa a tutti gli insediamenti che saranno realizzati a seguito di Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione di iniziativa pubblica e privata.

 

Art. 29 – Infiltrazione rete idrica
1 In caso di infiltrazioni ai fabbricati provenienti dalla rete idrica pubblica tutte le spese relative per la ricerca, l’eliminazione dell’inconveniente saranno a carico del Comune nonché l’eventuale risarcimento danni.
2 In caso si accerti che le infiltrazioni idriche provengono non dalle reti pubbliche ma da quelle private al dante causa saranno accollate le spese per la risoluzione dell’inconveniente nonché sarà a suo carico il risarcimento di eventuali danni al privato o all’Ente pubblico.

 

Art. 30 - Conoscenza del Regolamento Nella richiesta di allaccio l'utente dichiarerà di conoscere e di accettare senza riserve il presente Regolamento.

Il sito istituzionale del Comune di Biccari è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

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