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AUTOLETTURA

 

Puoi inviare l'autolettura del consumo idrico mediante "FOTO-LETTURA" nelle seguenti modalità:

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REGOLAMENTO VIGENTE

 

pdf Regolamento Servizio Idrico Integrato - in vigore dal 30.03.2017
pdf Ultima Delibera di Consiglio Comunale di modifica al Regolamento

 

TARIFFE

 

Anno 2022

Anno 2021

Anno 2020

 


 

MODULISTICA

pdf Modello VOLTURA Servizio Idrico Integrato
pdf Modello CESSAZIONE Servizio Idrico Integrato

 


IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.


Riferimenti: Decreto Legislativo 152/06, art. 141D.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3

 

LA FORNITURA

1. Allacciamento

L'allacciamento idrico è l'operazione che consente di collegare l'impianto di utenza alla rete locale di acquedotto; si parla invece di attivazione quando l'allacciamento è già stato eseguito e occorre solo consentire all'impianto di utenza di prelevare acqua dalla rete. L'allacciamento fognario riguarda invece il collegamento tra il punto di scarico della fognatura e la pubblica fognatura.
I gestori hanno l'obbligo di allacciare gli utenti che ne facciano richiesta per le utenze che si trovano nell'area territoriale dove svolgono il servizio e che paghino i contributi di allacciamento, nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento di utenza, che disciplina le modalità di erogazione del servizio.

2. Attivazione

L'attivazione è l'operazione che consente di prelevare acqua dalla rete di acquedotto, per utilizzarla nell'impianto di utenza. È quindi necessario che l'impianto sia allacciato alla rete, e che sia stato stipulato un contratto di fornitura con il gestore locale.

3. Disattivazione/Cessazione

La disattivazione è l'operazione necessaria per sospendere la fornitura attraverso la chiusura del relativo contatore, anche con l'apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore stesso.

4. Voltura

La voltura è il cambio di intestatario del contratto per il servizio idrico senza che la sia interrotta l'erogazione di acqua.
L'autolettura del contatore, che deve essere effettuata dal nuovo utente, sarà utilizzata dal gestore per fatturare al precedente intestatario, nella bolletta di chiusura, i consumi fino a quella data, e per fatturare al nuovo intestatario i consumi successivi. Se l'autolettura del nuovo utente non coincide con quella comunicata dall'utente precedente, il gestore effettuerà una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi.

5. Subentro

Il subentro, a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo utente in seguito alla cessazione del contratto da parte dell'utente precedente, con disattivazione del contatore; equivale quindi a una prestazione di riattivazione.

 

IL CONTATORE

1. Lettura

Il servizio di lettura dei contatori è svolto dal gestore del servizio di acquedotto, che è anche il soggetto responsabile dell'installazione, del buon funzionamento e della manutenzione e della verifica dei contatori.Considerato che non tutti i contatori sono accessibili al gestore, la regolazione prevede un numero minimo di tentativi che il gestore deve eseguire per leggere il contatore all'anno:

  • se il consumo medio annuo dell'utente è inferiore o uguale a 3.000 mc: 2 tentativi, distanti tra loro almeno 150 giorni solari;
  • se il consumo medio annuo dell'utente è superiore a 3.000 mc: 3 tentativi, distanti tra loro almeno 90 giorni solari.

Le utenze condominiali sono considerate un'utenza singola. Per le forniture appena attivate, il gestore deve fare un tentativo di lettura entro sei mesi dall'attivazione. Il gestore deve informare l'utente del giorno e della fascia oraria in cui passerà il letturista, in particolare nel caso di utenze con contatori e non accessibile tale comunicazione deve essere fornita 2-5 giorni lavorativi prima del passaggio, tramite posta elettronica, sms o telefonata o la modalità preferita indicata dall'utente.

2. Autolettura

Il gestore deve consentire l'autolettura 365 giorni all'anno, h24, almeno con l'utilizzo di sms, telefono e internet. L'autolettura deve sempre essere presa in carico a meno che non sia palesemente errata. In tal caso l'utente è avvisato tempestivamente. Se l'autolettura presa in carico, a seguito di successivi controlli, non può essere ritenuta valida, l'utente ne è informato entro 9 giorni lavorativi. L'autolettura ritenuta valida dal gestore è equiparata ad una lettura del letturista e deve essere usata per la fatturazione.

 

LA BOLLETTA

Nella bolletta per il servizio idrico integrato vengono indicati i corrispettivi dovuti per i diversi servizi che lo compongono (acquedotto, fognatura, depurazione) e di cui l'utente effettivamente fruisce (ad esempio, dove gli impianti di depurazione non esistono o non sono funzionanti, la tariffa non può comprendere il corrispettivo di depurazione).

L'articolazione dei corrispettivi è stata definita dall'Autorità ed è omogenea in tutto il territorio nazionale. Ognuno dei corrispettivi è composto da:

  • una quota fissa, indipendente dal consumo di acqua, espressa in euro/anno;
  • una quota variabile, in relazione al consumo di acqua, espressa in euro/mc.

La quota variabile per fognatura e depurazione mantiene lo stesso valore per qualunque livello di consumo annuo, mentre quella per acquedotto è articolata in fasce di consumo annuo. Per le utenze domestiche residenti deve essere prevista una prima fascia agevolata, applicata al quantitativo essenziale di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali (almeno 50 litri/abitante/giorno, che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno).

Con la bolletta vengono inoltre fatturate le componenti tariffarie UI, definite dall'Autorità per coprire oneri di carattere generale, e l'imposta sul valore aggiunto (Iva).

 

REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E NON

 

TITOLO 1 – ACQUA POTABILE

 

Art. 1 - Utenze

1 Il Comune concede l'acqua per gli usi potabili ed igienici a tutti coloro che ne facciano domanda su apposito modulo per gli immobili che insistono nelle vie percorse dalla conduttura e per quelli di contrade fornite di autonomo servizio.
2 Può essere concessa l’acqua per usi potabili ed igienici anche alle abitazioni distanti non oltre mille metri dalle tubazioni principali o derivazioni comunali.

 

Art. 2 - Domanda di Utenza

1 La domanda di utenza è inoltrata dal proprietario dell’immobile e/o dal legale rappresentante.
2 Qualora il richiedente l’ apertura, la voltura o la riapertura di utenza non sia proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere eseguito l'allacciamento e collocato il contatore, dovrà richiedere l'assenso del proprietario il quale dovrà apporre la firma in calce alla domanda di utenza che comporterà responsabilità solidale e sussidiaria da parte del proprietario stesso.
3 All’atto della domanda e comunque prima dell’inizio dei lavori di allaccio, il richiedente deve, eventualmente, dichiarare di avere ottenuto tutte le autorizzazione per l’attraversamento di strade provinciali o statali e/o proprietà private.
4 Fermo restando i requisiti e le prescrizioni di cui ai commi precedenti, il richiedente il Permesso a Costruire per uso abitazione e attività agricola, può presentare in tale sede, o successivamente, apposito progetto di allaccio alla pubblica rete.

 

Art. 3 - Diritto fisso di allaccio
1 Il diritto fisso di allaccio è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Art. 4 - Variazione di utenza
1 Per ogni cambio di utenza o di voltura è comunque dovuto dal subentrante un diritto fisso determinato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2 Qualora il Comune accerti che l'utenza è cambiata senza che ne sia stata data comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico, inviterà il nuovo utente a sottoscrivere la domanda entro 30 giorni, applicando una penale di € 5,72, fermo restando la corresponsione delle somme dovute per il canone annuo ed il consumo dell'acqua.
3 Qualora l’utente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 30 giorni, l’Ente si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua che sarà ripresa solo dopo il perfezionamento della pratica di variazione di utenza. 4 In caso di riapertura di utenza in precedenza cessata il richiedente, deve versare nuovamente il diritto fisso di allaccio previsto all’art.3.

 

Art. 5 - Canone
1 II prezzo di cessione dell'acqua potabile è stabilito in € 20,70 oltre IVA annuali per un quantitativo massimo di 70 mc. La sua misurazione verrà fatta a mezzo contatore.
2 Se la quantità d'acqua segnata dal contatore è inferiore al quantitativo di cui al precedente comma, l'utente non ha diritto a nessun rimborso sul canone di abbonamento.
3 Qualora la quantità d'acqua misurata nell'anno è superiore al quantitativo indicato al comma 1, l'utente dovrà pagare il supplemento nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

 

Art. 6 - Utenze Industriali
1 Tenuto conto della disponibilità e delle possibilità di approvvigionamento idrico, il Comune può concedere l'acqua per usi diversi da quelli potabili ed igienici a edifici commerciali, artigianali, industriali, direzionali e turistici.
2 In tal caso la richiesta deve contenere le seguenti altre indicazioni:
a) uso che l'utente intende fare dell'acqua;
b) quantitativo minimo e massimo annuo di cui necessita l'attività da intraprendere.
3 L’acqua non può essere usata per usi diversi da quelli per cui è concessa.
4 E' comunque facoltà dell'Amministrazione determinare, in sede di concessione, il quantitativo annuo massimo assorbibile di acqua da parte dell'utente fatta salva, in caso di inosservanza la facoltà per il Comune di revocare o sospendere l'erogazione.

 

Art. 7 - Tariffe per utenze industriali
1 Il prezzo dell'acqua per gli usi industriali è stabilito annualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Art. 8 - Durata della concessione
1 Le concessione hanno la durata di un anno a partire dal primo gennaio.
2 Qualora avessero inizio nel corso dell'anno, la durata sarà corrispondente alla frazione dell'anno in corso e a tutto l'anno successivo.
3 Le concessioni si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno a meno che una delle parti non dia disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 30 settembre di ogni anno oppure recandosi personalmente presso l’Ufficio Acquedotto per la relativa richiesta di cessazione.

 

Art. 9 - Contatore
1 Il Contatore deve essere collocato in luogo di facile accesso al personale del Comune, possibilmente all’esterno.
2 Per gli immobili forniti di recinzione, per quelli delle contrade fornite di acquedotto autonomo e per quelli fuori dal centro abitato, entro i mille metri, il contatore sarà posto, generalmente, al limite della proprietà dell’utenza.
3 Il contatore potrà essere collocato anche su proprietà privata non recintata. In tal caso l’utente dovrà assicurare perennemente l’accesso al personale comunale, per la lettura e per le verifiche, pena la sospensione dell’erogazione dell’acqua. Qualora, successivamente, si provveda alla recinzione della proprietà privata, l’utente dovrà richiedere lo spostamento del contatore ed eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio tecnico, pena la sospensione dell’erogazione del servizio.
4 La posizione del contatore sarà determinata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, che stabilirà, altresì, le modalità del posizionamento.
5 Qualunque manomissione o asportazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a modificare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore dà luogo ad azione penale e civile contro l'utente, oltre alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua ed alla revoca della concessione, nonché all'addebito all'utente della somma di € 26,00 a titolo di penale.

 

Art. 10 - Spesa per il contatore
1 La scelta del tipo di contatore è di spettanza esclusiva del Comune, mentre la spesa relativa è a carico dell'utente. Nessun diritto è dovuto dall'utente per l'uso del contatore. Il suo collocamento in opera nonché l'ordinaria manutenzione è a carico del Comune. Resta a carico dell'utente la spesa per la sostituzione o riparazione di esso in caso di rottura o guasto. Il mancato pagamento da parte dell'utente della sua riparazione o sostituzione comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

 

Art. 11 - Rimozione contatore
1 Il contatore non può essere rimosso o spostato se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo di un suo operatore.

 

Art. 12 - Verifica straordinaria del contatore
1 Qualora l'utente abbia motivo di ritenere che il contatore non dia misura esatta, potrà chiedere al Comune la verifica. Qualora però essa risulti favorevole al Comune, con la tolleranza in più o in meno del 10%, le spese di verifica resteranno a carico dell'utente nella misura fissa di € 10,00 oltre IVA.

 

Art. 13 - Diramazioni
1 Ogni edificio avrà una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni utente deve averne una propria e separata, innestata sulla diramazione stessa con l'obbligo di tanti contatori quanti sono gli immobili serviti, ad eccezione dei Palazzi condominiali.
2 Nei palazzi condominiali di nuova costruzione sarà installato un solo contatore con stipula di un solo contratto.
3 Per i palazzi condominiali già esistenti, è data facoltà di chiedere l’istallazione di un solo contatore. In tal caso i contratti stipulati con i singoli utenti saranno annullati e sarà stipulato nuovo contratto con il rappresentante del condominio, munito di delega assembleare.

 

Art. 14 - Lavori di diramazione
1 Le opere di nuova diramazione di utenze dalla bocca di presa o, in mancanza, dal tubo della condotta principale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguite direttamente dagli Utenti, a proprie cure e spese, a mezzo di personale qualificato, con il controllo dell’Ufficio Comunale preposto.
2 Le opere devono essere effettuate nel rispetto del vigente regolamento e delle seguenti specificate condizioni:
a) prima dell'inizio dei lavori, qualora le diramazioni ricadano su suolo di proprietà comunale, il richiedente dovrà effettuare a favore del Comune un versamento cauzionale infruttifero dell'importo calcolato in ragione di € 52,00 al mq. di pavimentazione interessata dagli scavi a garanzia dei manufatti stradali; l’importo di cui sopra è ridotto del 50% in relazione agli interventi di allaccio a servizio di attività produttive;
b) lo svincolo delle cauzioni di cui al precedente punto a) avverrà a richiesta scritta del concessionario, entro 3 mesi dalla data del ripristino, previo collaudo positivo dello stesso.

 

Art. 15 - Costruzione tubazione - Responsabilità
1 Le tubazioni nuove dovranno essere costruite in ghisa o acciaio Mannesman da proteggersi con rivestimento di materiale anticorrosivo (catrame, vetroflex e simili) o materiale plastico omologato per pressioni fino a 16 bar, escluso cemento e similari generici. Sono esclusi assolutamente il ferro greggio, il piombo, il gres, il cemento e il cotto.
2 Esse dovranno essere atte a sopportare la pressione di 16 atmosfere e poste al riparo dal gelo e dagli urti.
3 Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotti di fognature deve essere isolata con tubi protettori in modo da premunirsi contro il pericolo di infiltrazioni. Comunque deve essere evitato che i giunti della tubazione vengano a capitare negli attraversamenti suddetti.
4 Ogni utente dovrà avere la maggiore cura per impedire lo scoppio durante i mesi invernali, sia lasciando defluire sempre una piccola quantità di acqua, sia chiedendo al Comune la vuotatura della tubazione quando la casa dovrà restare per qualche tempo disabitata.
5 Tutti i rubinetti da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi d'ariete nelle condotte.
6 L’Ufficio Tecnico comunale può prevedere eventuali altre e diverse modalità di costruzione, nonché l’impiego di diverso materiale eventualmente ritenuto più idoneo e funzionale.
7 Ogni utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti fino alle bocche di erogazione, nonché degli scarichi, sia verso il Comune che verso terzi.

 

Art. 16 - Proprietà della tubazione esterna
1.Tutta la tubazione esterna che va dalla condotta principale all'apparecchio misuratore compreso diventa di proprietà del Comune eccezion fatta per quella eventualmente posta su proprietà non comunale. In tal caso tutte le spese per eventuali riparazioni restano a carico dell’Utente.

 

Art. 17 - Guasti sulle derivazioni
1 L'utente è obbligato a dare immediatamente avviso al Comune dei guasti che si verificassero sulle rispettive loro derivazioni.

 

Art. 18 - Lettura contatore
1 La lettura del contatore verrà effettuata di norma 2 (due) volte all'anno, al 30 giugno ed al 31 dicembre, fermo restante il diritto del Comune a controlli saltuari in qualunque momento.
2 La lettura dei contatori dei condomini sarà effettuata nel modo seguente:
a) individuale per ogni utente e per i condomini con contatori posti all’esterno;
b) unica, per i condomini con contatore esterno e con unico contratto. La bollettazione prevederà tante minime quante sono le utenze interne, la stessa sarà inviata al titolare legale rappresentante condominiale che provvederà a propria cura alla ripartizione dei consumi interni.
3 Qualora, per causa dell'utente, non sia possibile effettuare la lettura del contatore, l'incaricato del Comune lascerà o invierà apposita cartolinaavviso da riconsegnare dall'utente all'ufficio comunale preposto, entro 10 giorni dalla data dell'avviso stesso, completa dei dati richiesti.
4 In assenza della lettura il Comune addebiterà, in via provvisoria, un consumo forfettario pari al doppio del consumo dell'anno precedente, successivamente il Comune inviterà l'utente a consentire la lettura da parte del personale addetto, ed addebiterà per l'anno in questione la quota parte del consumo rilevato.
5 Nel caso in cui il Comune sia impedito ad effettuare la lettura anche l'anno successivo, si provvederà, senz'altro avviso, al distacco dell'utenza con addebito per l'anno in corso del consumo pari al doppio dell'ultima lettura effettuata.
6 Si procederà allo stesso modo qualora, per causa dell'utente, non sia possibile effettuare alcuna lettura del contatore in quanto lo stesso abbia lasciato il proprio domicilio senza far conoscere all'Ufficio comunale alcun recapito.
7 A tal'uopo è fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune il recapito presso cui possono essere inviate le bollette relative ai consumi di acqua ed ogni altra comunicazione.
8 Per il ripristino del servizio l'utente dovrà versare al Comune una somma pari a tre volte l'importo previsto dal precedente art.3.

 

Art. 19 - Riscossione
1 La fattura, semestrale, verrà emessa dopo aver effettuato le letture al 9 contatore nei mesi di luglio (per il 1° semestre) e gennaio (per il 2° semestre).
2 In caso di cessazione dell'utenza verranno fatturate la quota fissa del periodo di bollettazione in corso ed il consumo fino alla data del distacco.
3 Il pagamento della bolletta deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. Se il pagamento avviene tra il 21° e il 50° giorno dalla data di emissione della bolletta, verranno applicati gli interessi di mora legali in vigore che saranno riscossi con la bolletta successiva.
4 Dal 51° giorno a decorrere dalla data di emissione della bolletta è in facoltà del Comune di disporre in qualsiasi momento la sospensione della fornitura, procedendo alla riscossione coattiva del credito secondo la normativa vigente.
5 Per il ripristino del servizio l'utente è tenuto oltre al pagamento delle somme dovute, al rimborso delle spese nella misura prevista dall'art 22 del presente Regolamento.
6 Le spese postali per l'esazione delle bollette sono a carico dell'utente e saranno evidenziate sulle bollette di riscossione.
7 L'utente ha facoltà di presentare all'Amministrazione reclamo scritto per ottenere l'abbuono di somme eventualmente pagate in più nel semestre considerato; nel caso di accoglimento del reclamo l'abbuono sarà dedotto dalla bolletta relativa al periodo di fatturazione successivo restando, tuttavia, inteso che il reclamo non dà diritto all'utente di sospendere i pagamenti delle bollette.

 

Art. 20 - Divieti sull'uso dell'acqua
1 E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e dei rubinetti d'arresto e, in generale, di disporre dell'acqua oltre il limite del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito a pena della revoca della concessione.
2 Non è ammesso l'impianto di vasche o serbatoi per la raccolta e distribuzione per caduta di acqua a scopo potabile. Tale infrazione sarà punita con la penale di € 26.00.
3 E` ammesso l'uso di impianti di autoclavi purché siano eseguiti in modo tale che non si abbia ritorno di acqua nelle condotte comunali e i serbatoi siano di materiali consentiti dalle norme igieniche.
4 E` severamente proibito inserire pompe di aspirazione sulle tubazioni private collegate direttamente alla condotta comunale.

 

Art. 21 - Responsabilità - Indennizzo
1 Gli utenti non potranno pretendere nessun indennizzo per l'interruzione del servizio dell'acqua derivante da migliorie, riparazioni, manutenzioni delle opere di presa e di condotta dell'acqua e del serbatoio, da gelo, frane, siccità e cause analoghe di forza maggiore, nonché nel caso che il Comune dovesse disporre dell'acqua per l'estinzione di incendi. 10
2 Resta ferma la facoltà per il Comune di togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati in caso di siccità o di diminuzione della portata delle sorgenti.

 

Art. 22 - Infrazione
1 Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra infrazione al presente regolamento non diversamente sanzionata è soggetta ad una penale di € 26,00.
2 Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale è elevata a € 52,00 con la revoca della concessione.

 

Art. 23 - Modifiche alle tariffe ed al Regolamento
1 Qualora durante la concessione il Comune modifichi le tariffe ovvero adotti nuove e diverse disposizioni regolamentari, esse sono applicabili "de jure" all'utente senza che egli possa rifiutarvisi o muovere eccezioni.
2 E` lasciata facoltà all'utente, in tali casi, di richiedere la rescissione del contratto.

 

TITOLO II- ACQUA NON POTABILE

 

Art. 24 –Oggetto
1 Il presente titolo ha lo scopo di definire le condizioni e le modalità d’uso dell’acqua non potabile proveniente dall’Acquedotto rurale “Pozzo Imperatore”.
2 Per quanto compatibili si applicano le disposizioni previste al titolo I .

 

Art.25- Uso dell’acqua.
1 Il Comune può concedere l’acqua prioritariamente per uso zootecnico.
2 La somministraione di acqua può essere concessa anche per l’ irrigazione di orti di piccola dimensione, di modeste coltivazioni arboree e frutteti.
3  L’acqua può essere concessa per usi diversi anche ad edifici commeriali, artigianali, indistriali, direzionali e turistici.
4 Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile.
5 In caso di carenza idrica, il Comune sospenderà l’erogazione dell’acqua per uso non zootecnico e potrà stabilire un programma di turnazione .
6 In nessun caso l’utente potrà pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.
7 L’acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli concessi pena la sospensione dell’erogazione.
8 E’ fatto divieto ad ogni utente di concedere l’uso dell’acqua ad altri utenti.
9 E’ vietato trasportare l’acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata, nonché collegare le condutture di acqua non potabile a impianti contenenti acqua potabile o proveniente da pozzi.
10 L’acqua non è potabile. Il Comune non è responsabile dell’eventuale utilizzo improprio. 

Art.26- Prelievo dell’acqua.
1 Si potrà autorizzare il pescaggio per autobotti e cisterne trainati dai punti di attingimento appositamente realizzati, previa richiesta all’Ufficio Tecnico comunale.
2 La verifica della quantità prelevata potrà essere effettuata anche tramite sistemi automatizzati.
3 Il prelievo libero dell’acqua dalla fontana è consentito solo per quantitativi minimi senza uso di autobotti e cisterne. E’ vietato effettuare lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

 

Art.27- Canone.
1 L’utente è tenuto a corrispondere, indipendentemente dal consumo un importo minimo contrattuale da versarsi anche nel caso l’acqua non venga utilizzata.
2 La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia, stabilisce il minimo contrattuale nonché il costo per le eccedenze e quello dell’acqua prelevata dai punti di attingimento.
3 Il Comune si riserva di accordare condizioni speciali di fornitura a coloro che svolgono attività prevalente di agricoltura e allevamento.

 

TITOLO III– DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 28 - Riferimenti
1 La presente normativa si intende automaticamente estesa a tutti gli insediamenti che saranno realizzati a seguito di Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione di iniziativa pubblica e privata.

 

Art. 29 – Infiltrazione rete idrica
1 In caso di infiltrazioni ai fabbricati provenienti dalla rete idrica pubblica tutte le spese relative per la ricerca, l’eliminazione dell’inconveniente saranno a carico del Comune nonché l’eventuale risarcimento danni.
2 In caso si accerti che le infiltrazioni idriche provengono non dalle reti pubbliche ma da quelle private al dante causa saranno accollate le spese per la risoluzione dell’inconveniente nonché sarà a suo carico il risarcimento di eventuali danni al privato o all’Ente pubblico.

 

Art. 30 - Conoscenza del Regolamento Nella richiesta di allaccio l'utente dichiarerà di conoscere e di accettare senza riserve il presente Regolamento.

Cos'è la TARI?

A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari. Nel caso di soggetti residenti, la TARI è intestata all'intestatario della scheda anagrafica.

Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.

La TARI viene applicata alla superficie calpestabile dell’immobile che si calcola considerando la superficie totale al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

 


REGOLAMENTO E TARIFFE VIGENTI

pdf Regolamento TARI - in vigore dal 01.01.2023

pdf Delibera di Consiglio Comunale di Approvazione del Regolamento

pdf Tariffe TARI 2021

pdf Tariffe TARI 2022

 


MODULISTICA

pdf Dichiarazione TARI

pdf Denuncia Cessazione TARI

pdf Richiesta di riduzione tariffaria per abitazioni

pdf Domanda di riduzione per avvio al riciclo di rifiuti assimilati

pdf Domanda di riduzione di superficie per attività che producono rifiuti non assimilati

pdf Istanza di Rimborso

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

A decorrere dal 1° Gennaio 2021 è stato istituito il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e occupazione di suolo pubblico, che sostituisce:

• TOSAP – tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

• COSAP – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

• ICPDPA – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

• CIMP – canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari

• il canone di cui all’art. 27, commi 7e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone ha, quindi, una doppia natura: è dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e/o per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Il presupposto del canone è:

l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l’occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.

COSA FARE

1. Chi intende occupare aree e spazi pubblici deve chiedere la relativa autorizzazione agli uffici competenti al rilascio:

• SUAP per i procedimenti riferiti ad attività economiche, commercio, associazioni, manifestazioni e forme analoghe;

• Ufficio Tecnico per cantieri edili pubblici e privati, installazioni di sottoservizi, cantieri vari, traslochi e attività analoghe;

• SUE per le occupazioni riferite ad installazioni pubblicitarie (es. impianti di pubblicità o propaganda, cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari), lungo strade comunali o all’interno dei centri abitati, ed altre strutture per le quali è necessario un titolo edilizio;

2. Chi intende installare insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende e tutti gli altri oggetti che, a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo, di tipo fisso o temporaneo, senza occupare aree e spazi pubblici deve comunque richiedere il nulla osta al SUE. 

Le domande di autorizzazione citate (punti 1. e 2.) possono essere presentate da privati cittadini alla Posta Elettronica Certificata del Comune, firmate digitalmente o allegando la scansione di un documento d’identità del sottoscrittore.

3. Chi intende esporre o diffondere messaggi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione (es. affissioni di manifesti, esposizione di locandine, vetrofanie e targhe professionali, distribuzione di volantini), deve presentare una semplice comunicazione di esposizione pubblicitaria. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata nuova comunicazione/dichiarazione.

MODALITÀ CALCOLO TARIFFE

Per le occupazioni di suolo pubblico:

• è applicata la tariffa annua nel caso in cui l’occupazione si protragga per l’intero anno solare;

• è applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui l’occupazione si protragga per un periodo inferiore all’anno solare.

Per le esposizioni pubblicitarie:

• è applicata la tariffa annua nel caso in cui l’esposizione si protragga per l’intero anno solare;

• è applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui la diffusione pubblicitaria si protragga per un periodo inferiore all’anno solare;

Con deliberazione di Giunta Comunale sono state approvate le Tariffe Canone Unico Patrimoniale.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, e, in ogni caso, il versamento deve avvenire prima dell’occupazione del suolo, o dell’esposizione dei messaggi pubblicitari. Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissate le scadenze per il versamento del canone per le occupazioni e per le esposizioni permanenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi dal 816 al 836

• Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale

• Deliberazione di Giunta Comunale con cui sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

 

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CALCOLO IMU ONLINE

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IMU 2023

Manifesto Acconto IMU 2023 

 


REGOLAMENTO VIGENTE

Regolamento IMU - in vigore dal 16.06.2020 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Anno 2023

Anno 2022

Anno 2021

Anno 2020

 


MODULISTICA

pdf I.M.U. - Modello Dichiarazione dal 2021
pdf I.M.U. - Istruzioni Dichiarazione dal 2021
pdf I.M.U. - Modello Dichiarazione fino al 2020
pdf I.M.U. - Istruzioni Dichiarazione fino al 2020
 

IMU - SCHEDA INFORMATIVA

PRESUPPOSTO

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DEFINIZIONI

  • per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per AREA FABBRICABILE si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali;
  • per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell’IMU sono coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:

  • Proprietà;
  • Usufrutto;
  • Uso;
  • Abitazione;
  • Enfiteusi;
  • Superficie;
  • Il concessionario su aree demaniali;
  • Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
  • Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

QUOTA STATO

Ai sensi dell’art. 1, comma 744 della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il versamento, calcolato utilizzando l'aliquota deliberata dal Comune, deve essere effettuato contestualmente allo Stato ed al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, distinti per le due quote.

DETRAZIONI

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE - solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Non costituisce presupposto dell’imposta IMU il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi dell’art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Si ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ALTRI IMMOBILI

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari al 62,5% dell’IMU dovuta.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.

Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Moltiplicatore

Categoria fabbricati

160

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

140

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

80

per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

65

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

55

per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione, il Comune ha la facoltà di disciplinare con proprio Regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Per i TERRENI AGRICOLI, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Si precisa che è possibile verificare la rispondenza delle previsioni urbanistiche a cui sono soggette le aree edificabili, consultando sul sito web del Comune.

Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area può, comunque, dichiarare e versare sulla base di un valore imponibile diverso da quello indicato dall'Ente, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili.

Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.

Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

  • BASE IMPONIBILE
  • MESI DI POSSESSO
  • PERCENTUALE DI POSSESSO
  • ALIQUOTA DI RIFERIMENTO
  • DETRAZIONI SPETTANTI

Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

L'IMU si calcola come segue:

IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE X (MESI DI POSSESSO / 12) X (PERCENTUALE DI POSSESSO / 100) X (ALIQUOTA / 100)

Se il possesso riguarda l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante nella misura massima di 200 euro di detrazione ordinaria.

DETRAZIONE SPETTANTE = (DETRAZIONE ORDINARIA) / (NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L'ABITAZIONE) X (MESI DI UTILIZZO / 12)

Se il possesso riguarda immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Si specifica che il personale dell’ufficio tributi può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta per conto dei contribuenti.

[Oppure]

Il contribuente che desidera il conteggio puntale dell'imposta da versare può rivolgersi all’ufficio tributi e chiedere apposito appuntamento non oltre il giorno .........

L'imposta deve essere versata in rate come indicato nella sezione "SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO"

SCADENZE

Sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

  • PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO
  • SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno

La rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (piattaforma PAGOPA).

11.1. PAGAMENTO CON MODELLO F24

Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate numero 75075 del 19 giugno 2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.

Ai modelli, nell'intestazione della "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", è stato inserito il campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE". In tale campo i contribuenti, ove richiesto da Comune, dovranno inserire un codice identificativo dell'operazione cui si riferisce il versamento.

Tali modifiche hanno effetto dal 01 luglio 2013. I modelli F24 preesistenti alle modifiche saranno utilizzabili fino al 30 aprile 2014, laddove per il versamento non sia richiesta la compilazione del nuovo campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE".

Con circolare n. 27 del 19 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.

DOVE SI TROVA IL MODELLO F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune oppure da quello dell'Agenzia delle Entrate.

COME SI PAGA CON MODELLO F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Il Comune può disciplinare il versamento minimo con proprio Regolamento.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, per i versamenti dell’IMU tramite il modello F24, ha confermato i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, ed ha istituito il codice tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 16.

I Codici per il versamento

DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

COMUNE

STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze

3912

 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

 

IMU - imposta municipale propria per terreni

3914

 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916

 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918

 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato

 

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento comune

3930

 

IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

3939

 

PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.

Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria.
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, n. 33/E del 21 maggio 2013, n. 29/E del 29 maggio 2020;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Si precisa, infine, che non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base alla quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l'ICI in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

PAGAMENTO ENTI NON COMMERCIALI

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera i), del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs n. 504/92 - enti non commerciali - è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal comune.

I soggetti suddetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

DICHIARAZIONE

Per le variazioni intervenute nell’anno precedente è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno in corso.

Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) - alloggi sociali - e 5) - personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia - ed al comma 751, terzo periodo - beni merce - il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.

Gli enti non commerciali in possesso di immobili che formano oggetto di esenzione da IMU ai sensi dell’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU - ENC.

Le dichiarazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 770 della legge n. 160/2019, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.Il modello di dichiarazione IMU - ENC può essere inviato esclusivamente in via telematica. A tal fine è necessario utilizzare i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Il sito istituzionale del Comune di Biccari è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

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