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SmartCity3D è una piattaforma al servizio di pubbliche amministrazioni e aziende per la visualizzazione e fruizione on line di gemelli digitali 3D per la gestione delle attività sul territorio e per il turismo.

All’interno di SmartCity3D potrai usufruire della navigazione tridimensionale attraverso nuvole di punti, godendo dell’assoluta libertà di movimento all'interno del modello; potrai inoltre navigare in maniera panoramica attraverso fotografie a 360°, avendo la possibilità di muoverti lungo le vie di Biccari, passando - con un solo click - da una immagine ad un'altra. Attraverso le immagini sferiche a 360° potrai usufruire del tool utile a misurare distanze.

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Per maggiori informazioni leggi il Manuale d’uso

 

 

 

 

AUTOLETTURA

 

Puoi inviare l'autolettura del consumo idrico mediante "FOTO-LETTURA" nelle seguenti modalità:

1. Tramite Whatsapp al numero 0881.029147 [Vai alla guida completa]

2. Tramite e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 


 

REGOLAMENTO VIGENTE

 

pdf Regolamento Servizio Idrico Integrato - in vigore dal 27.11.2023
pdf Ultima Delibera di Consiglio Comunale di modifica al Regolamento (n. 30/2023)

 

TARIFFE

 

Anno 2022

 


 

MODULISTICA

pdf Modello VOLTURA Servizio Idrico Integrato
pdf Modello CESSAZIONE Servizio Idrico Integrato

 


IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.


Riferimenti: Decreto Legislativo 152/06, art. 141D.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3

 

LA FORNITURA

1. Allacciamento

L'allacciamento idrico è l'operazione che consente di collegare l'impianto di utenza alla rete locale di acquedotto; si parla invece di attivazione quando l'allacciamento è già stato eseguito e occorre solo consentire all'impianto di utenza di prelevare acqua dalla rete. L'allacciamento fognario riguarda invece il collegamento tra il punto di scarico della fognatura e la pubblica fognatura.
I gestori hanno l'obbligo di allacciare gli utenti che ne facciano richiesta per le utenze che si trovano nell'area territoriale dove svolgono il servizio e che paghino i contributi di allacciamento, nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento di utenza, che disciplina le modalità di erogazione del servizio.

2. Attivazione

L'attivazione è l'operazione che consente di prelevare acqua dalla rete di acquedotto, per utilizzarla nell'impianto di utenza. È quindi necessario che l'impianto sia allacciato alla rete, e che sia stato stipulato un contratto di fornitura con il gestore locale.

3. Disattivazione/Cessazione

La disattivazione è l'operazione necessaria per sospendere la fornitura attraverso la chiusura del relativo contatore, anche con l'apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore stesso.

4. Voltura

La voltura è il cambio di intestatario del contratto per il servizio idrico senza che la sia interrotta l'erogazione di acqua.
L'autolettura del contatore, che deve essere effettuata dal nuovo utente, sarà utilizzata dal gestore per fatturare al precedente intestatario, nella bolletta di chiusura, i consumi fino a quella data, e per fatturare al nuovo intestatario i consumi successivi. Se l'autolettura del nuovo utente non coincide con quella comunicata dall'utente precedente, il gestore effettuerà una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi.

5. Subentro

Il subentro, a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo utente in seguito alla cessazione del contratto da parte dell'utente precedente, con disattivazione del contatore; equivale quindi a una prestazione di riattivazione.

 

IL CONTATORE

1. Lettura

Il servizio di lettura dei contatori è svolto dal gestore del servizio di acquedotto, che è anche il soggetto responsabile dell'installazione, del buon funzionamento e della manutenzione e della verifica dei contatori.Considerato che non tutti i contatori sono accessibili al gestore, la regolazione prevede un numero minimo di tentativi che il gestore deve eseguire per leggere il contatore all'anno:

  • se il consumo medio annuo dell'utente è inferiore o uguale a 3.000 mc: 2 tentativi, distanti tra loro almeno 150 giorni solari;
  • se il consumo medio annuo dell'utente è superiore a 3.000 mc: 3 tentativi, distanti tra loro almeno 90 giorni solari.

Le utenze condominiali sono considerate un'utenza singola. Per le forniture appena attivate, il gestore deve fare un tentativo di lettura entro sei mesi dall'attivazione. Il gestore deve informare l'utente del giorno e della fascia oraria in cui passerà il letturista, in particolare nel caso di utenze con contatori e non accessibile tale comunicazione deve essere fornita 2-5 giorni lavorativi prima del passaggio, tramite posta elettronica, sms o telefonata o la modalità preferita indicata dall'utente.

2. Autolettura

Il gestore deve consentire l'autolettura 365 giorni all'anno, h24, almeno con l'utilizzo di sms, telefono e internet. L'autolettura deve sempre essere presa in carico a meno che non sia palesemente errata. In tal caso l'utente è avvisato tempestivamente. Se l'autolettura presa in carico, a seguito di successivi controlli, non può essere ritenuta valida, l'utente ne è informato entro 9 giorni lavorativi. L'autolettura ritenuta valida dal gestore è equiparata ad una lettura del letturista e deve essere usata per la fatturazione.

 

LA BOLLETTA

Nella bolletta per il servizio idrico integrato vengono indicati i corrispettivi dovuti per i diversi servizi che lo compongono (acquedotto, fognatura, depurazione) e di cui l'utente effettivamente fruisce (ad esempio, dove gli impianti di depurazione non esistono o non sono funzionanti, la tariffa non può comprendere il corrispettivo di depurazione).

L'articolazione dei corrispettivi è stata definita dall'Autorità ed è omogenea in tutto il territorio nazionale. Ognuno dei corrispettivi è composto da:

  • una quota fissa, indipendente dal consumo di acqua, espressa in euro/anno;
  • una quota variabile, in relazione al consumo di acqua, espressa in euro/mc.

La quota variabile per fognatura e depurazione mantiene lo stesso valore per qualunque livello di consumo annuo, mentre quella per acquedotto è articolata in fasce di consumo annuo. Per le utenze domestiche residenti deve essere prevista una prima fascia agevolata, applicata al quantitativo essenziale di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali (almeno 50 litri/abitante/giorno, che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno).

Con la bolletta vengono inoltre fatturate le componenti tariffarie UI, definite dall'Autorità per coprire oneri di carattere generale, e l'imposta sul valore aggiunto (Iva).

 

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

A decorrere dal 1° Gennaio 2021 è stato istituito il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e occupazione di suolo pubblico, che sostituisce:

• TOSAP – tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

• COSAP – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

• ICPDPA – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

• CIMP – canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari

• il canone di cui all’art. 27, commi 7e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone ha, quindi, una doppia natura: è dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e/o per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Il presupposto del canone è:

l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l’occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.

COSA FARE

1. Chi intende occupare aree e spazi pubblici deve chiedere la relativa autorizzazione agli uffici competenti al rilascio:

• SUAP per i procedimenti riferiti ad attività economiche, commercio, associazioni, manifestazioni e forme analoghe;

• Ufficio Tecnico per cantieri edili pubblici e privati, installazioni di sottoservizi, cantieri vari, traslochi e attività analoghe;

• SUE per le occupazioni riferite ad installazioni pubblicitarie (es. impianti di pubblicità o propaganda, cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari), lungo strade comunali o all’interno dei centri abitati, ed altre strutture per le quali è necessario un titolo edilizio;

2. Chi intende installare insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende e tutti gli altri oggetti che, a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo, di tipo fisso o temporaneo, senza occupare aree e spazi pubblici deve comunque richiedere il nulla osta al SUE. 

Le domande di autorizzazione citate (punti 1. e 2.) possono essere presentate da privati cittadini alla Posta Elettronica Certificata del Comune, firmate digitalmente o allegando la scansione di un documento d’identità del sottoscrittore.

3. Chi intende esporre o diffondere messaggi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione (es. affissioni di manifesti, esposizione di locandine, vetrofanie e targhe professionali, distribuzione di volantini), deve presentare una semplice comunicazione di esposizione pubblicitaria. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata nuova comunicazione/dichiarazione.

MODALITÀ CALCOLO TARIFFE

Per le occupazioni di suolo pubblico:

• è applicata la tariffa annua nel caso in cui l’occupazione si protragga per l’intero anno solare;

• è applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui l’occupazione si protragga per un periodo inferiore all’anno solare.

Per le esposizioni pubblicitarie:

• è applicata la tariffa annua nel caso in cui l’esposizione si protragga per l’intero anno solare;

• è applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui la diffusione pubblicitaria si protragga per un periodo inferiore all’anno solare;

Con deliberazione di Giunta Comunale sono state approvate le Tariffe Canone Unico Patrimoniale.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, e, in ogni caso, il versamento deve avvenire prima dell’occupazione del suolo, o dell’esposizione dei messaggi pubblicitari. Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissate le scadenze per il versamento del canone per le occupazioni e per le esposizioni permanenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi dal 816 al 836

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 2022

• Deliberazione di Giunta Comunale con cui sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

 

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REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E NON

 

TITOLO 1 – ACQUA POTABILE

 

Art. 1 - Utenze

1 Il Comune concede l'acqua per gli usi potabili ed igienici a tutti coloro che ne facciano domanda su apposito modulo per gli immobili che insistono nelle vie percorse dalla conduttura e per quelli di contrade fornite di autonomo servizio.
2 Può essere concessa l’acqua per usi potabili ed igienici anche alle abitazioni distanti non oltre mille metri dalle tubazioni principali o derivazioni comunali.

 

Art. 2 - Domanda di Utenza

1 La domanda di utenza è inoltrata dal proprietario dell’immobile e/o dal legale rappresentante.
2 Qualora il richiedente l’ apertura, la voltura o la riapertura di utenza non sia proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere eseguito l'allacciamento e collocato il contatore, dovrà richiedere l'assenso del proprietario il quale dovrà apporre la firma in calce alla domanda di utenza che comporterà responsabilità solidale e sussidiaria da parte del proprietario stesso.
3 All’atto della domanda e comunque prima dell’inizio dei lavori di allaccio, il richiedente deve, eventualmente, dichiarare di avere ottenuto tutte le autorizzazione per l’attraversamento di strade provinciali o statali e/o proprietà private.
4 Fermo restando i requisiti e le prescrizioni di cui ai commi precedenti, il richiedente il Permesso a Costruire per uso abitazione e attività agricola, può presentare in tale sede, o successivamente, apposito progetto di allaccio alla pubblica rete.

 

Art. 3 - Diritto fisso di allaccio
1 Il diritto fisso di allaccio è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Art. 4 - Variazione di utenza
1 Per ogni cambio di utenza o di voltura è comunque dovuto dal subentrante un diritto fisso determinato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2 Qualora il Comune accerti che l'utenza è cambiata senza che ne sia stata data comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico, inviterà il nuovo utente a sottoscrivere la domanda entro 30 giorni, applicando una penale di € 5,72, fermo restando la corresponsione delle somme dovute per il canone annuo ed il consumo dell'acqua.
3 Qualora l’utente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 30 giorni, l’Ente si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua che sarà ripresa solo dopo il perfezionamento della pratica di variazione di utenza. 4 In caso di riapertura di utenza in precedenza cessata il richiedente, deve versare nuovamente il diritto fisso di allaccio previsto all’art.3.

 

Art. 5 - Canone
1 II prezzo di cessione dell'acqua potabile è stabilito in € 20,70 oltre IVA annuali per un quantitativo massimo di 70 mc. La sua misurazione verrà fatta a mezzo contatore.
2 Se la quantità d'acqua segnata dal contatore è inferiore al quantitativo di cui al precedente comma, l'utente non ha diritto a nessun rimborso sul canone di abbonamento.
3 Qualora la quantità d'acqua misurata nell'anno è superiore al quantitativo indicato al comma 1, l'utente dovrà pagare il supplemento nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

 

Art. 6 - Utenze Industriali
1 Tenuto conto della disponibilità e delle possibilità di approvvigionamento idrico, il Comune può concedere l'acqua per usi diversi da quelli potabili ed igienici a edifici commerciali, artigianali, industriali, direzionali e turistici.
2 In tal caso la richiesta deve contenere le seguenti altre indicazioni:
a) uso che l'utente intende fare dell'acqua;
b) quantitativo minimo e massimo annuo di cui necessita l'attività da intraprendere.
3 L’acqua non può essere usata per usi diversi da quelli per cui è concessa.
4 E' comunque facoltà dell'Amministrazione determinare, in sede di concessione, il quantitativo annuo massimo assorbibile di acqua da parte dell'utente fatta salva, in caso di inosservanza la facoltà per il Comune di revocare o sospendere l'erogazione.

 

Art. 7 - Tariffe per utenze industriali
1 Il prezzo dell'acqua per gli usi industriali è stabilito annualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Art. 8 - Durata della concessione
1 Le concessione hanno la durata di un anno a partire dal primo gennaio.
2 Qualora avessero inizio nel corso dell'anno, la durata sarà corrispondente alla frazione dell'anno in corso e a tutto l'anno successivo.
3 Le concessioni si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno a meno che una delle parti non dia disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 30 settembre di ogni anno oppure recandosi personalmente presso l’Ufficio Acquedotto per la relativa richiesta di cessazione.

 

Art. 9 - Contatore
1 Il Contatore deve essere collocato in luogo di facile accesso al personale del Comune, possibilmente all’esterno.
2 Per gli immobili forniti di recinzione, per quelli delle contrade fornite di acquedotto autonomo e per quelli fuori dal centro abitato, entro i mille metri, il contatore sarà posto, generalmente, al limite della proprietà dell’utenza.
3 Il contatore potrà essere collocato anche su proprietà privata non recintata. In tal caso l’utente dovrà assicurare perennemente l’accesso al personale comunale, per la lettura e per le verifiche, pena la sospensione dell’erogazione dell’acqua. Qualora, successivamente, si provveda alla recinzione della proprietà privata, l’utente dovrà richiedere lo spostamento del contatore ed eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio tecnico, pena la sospensione dell’erogazione del servizio.
4 La posizione del contatore sarà determinata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, che stabilirà, altresì, le modalità del posizionamento.
5 Qualunque manomissione o asportazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a modificare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore dà luogo ad azione penale e civile contro l'utente, oltre alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua ed alla revoca della concessione, nonché all'addebito all'utente della somma di € 26,00 a titolo di penale.

 

Art. 10 - Spesa per il contatore
1 La scelta del tipo di contatore è di spettanza esclusiva del Comune, mentre la spesa relativa è a carico dell'utente. Nessun diritto è dovuto dall'utente per l'uso del contatore. Il suo collocamento in opera nonché l'ordinaria manutenzione è a carico del Comune. Resta a carico dell'utente la spesa per la sostituzione o riparazione di esso in caso di rottura o guasto. Il mancato pagamento da parte dell'utente della sua riparazione o sostituzione comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

 

Art. 11 - Rimozione contatore
1 Il contatore non può essere rimosso o spostato se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo di un suo operatore.

 

Art. 12 - Verifica straordinaria del contatore
1 Qualora l'utente abbia motivo di ritenere che il contatore non dia misura esatta, potrà chiedere al Comune la verifica. Qualora però essa risulti favorevole al Comune, con la tolleranza in più o in meno del 10%, le spese di verifica resteranno a carico dell'utente nella misura fissa di € 10,00 oltre IVA.

 

Art. 13 - Diramazioni
1 Ogni edificio avrà una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni utente deve averne una propria e separata, innestata sulla diramazione stessa con l'obbligo di tanti contatori quanti sono gli immobili serviti, ad eccezione dei Palazzi condominiali.
2 Nei palazzi condominiali di nuova costruzione sarà installato un solo contatore con stipula di un solo contratto.
3 Per i palazzi condominiali già esistenti, è data facoltà di chiedere l’istallazione di un solo contatore. In tal caso i contratti stipulati con i singoli utenti saranno annullati e sarà stipulato nuovo contratto con il rappresentante del condominio, munito di delega assembleare.

 

Art. 14 - Lavori di diramazione
1 Le opere di nuova diramazione di utenze dalla bocca di presa o, in mancanza, dal tubo della condotta principale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguite direttamente dagli Utenti, a proprie cure e spese, a mezzo di personale qualificato, con il controllo dell’Ufficio Comunale preposto.
2 Le opere devono essere effettuate nel rispetto del vigente regolamento e delle seguenti specificate condizioni:
a) prima dell'inizio dei lavori, qualora le diramazioni ricadano su suolo di proprietà comunale, il richiedente dovrà effettuare a favore del Comune un versamento cauzionale infruttifero dell'importo calcolato in ragione di € 52,00 al mq. di pavimentazione interessata dagli scavi a garanzia dei manufatti stradali; l’importo di cui sopra è ridotto del 50% in relazione agli interventi di allaccio a servizio di attività produttive;
b) lo svincolo delle cauzioni di cui al precedente punto a) avverrà a richiesta scritta del concessionario, entro 3 mesi dalla data del ripristino, previo collaudo positivo dello stesso.

 

Art. 15 - Costruzione tubazione - Responsabilità
1 Le tubazioni nuove dovranno essere costruite in ghisa o acciaio Mannesman da proteggersi con rivestimento di materiale anticorrosivo (catrame, vetroflex e simili) o materiale plastico omologato per pressioni fino a 16 bar, escluso cemento e similari generici. Sono esclusi assolutamente il ferro greggio, il piombo, il gres, il cemento e il cotto.
2 Esse dovranno essere atte a sopportare la pressione di 16 atmosfere e poste al riparo dal gelo e dagli urti.
3 Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotti di fognature deve essere isolata con tubi protettori in modo da premunirsi contro il pericolo di infiltrazioni. Comunque deve essere evitato che i giunti della tubazione vengano a capitare negli attraversamenti suddetti.
4 Ogni utente dovrà avere la maggiore cura per impedire lo scoppio durante i mesi invernali, sia lasciando defluire sempre una piccola quantità di acqua, sia chiedendo al Comune la vuotatura della tubazione quando la casa dovrà restare per qualche tempo disabitata.
5 Tutti i rubinetti da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi d'ariete nelle condotte.
6 L’Ufficio Tecnico comunale può prevedere eventuali altre e diverse modalità di costruzione, nonché l’impiego di diverso materiale eventualmente ritenuto più idoneo e funzionale.
7 Ogni utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti fino alle bocche di erogazione, nonché degli scarichi, sia verso il Comune che verso terzi.

 

Art. 16 - Proprietà della tubazione esterna
1.Tutta la tubazione esterna che va dalla condotta principale all'apparecchio misuratore compreso diventa di proprietà del Comune eccezion fatta per quella eventualmente posta su proprietà non comunale. In tal caso tutte le spese per eventuali riparazioni restano a carico dell’Utente.

 

Art. 17 - Guasti sulle derivazioni
1 L'utente è obbligato a dare immediatamente avviso al Comune dei guasti che si verificassero sulle rispettive loro derivazioni.

 

Art. 18 - Lettura contatore
1 La lettura del contatore verrà effettuata di norma 2 (due) volte all'anno, al 30 giugno ed al 31 dicembre, fermo restante il diritto del Comune a controlli saltuari in qualunque momento.
2 La lettura dei contatori dei condomini sarà effettuata nel modo seguente:
a) individuale per ogni utente e per i condomini con contatori posti all’esterno;
b) unica, per i condomini con contatore esterno e con unico contratto. La bollettazione prevederà tante minime quante sono le utenze interne, la stessa sarà inviata al titolare legale rappresentante condominiale che provvederà a propria cura alla ripartizione dei consumi interni.
3 Qualora, per causa dell'utente, non sia possibile effettuare la lettura del contatore, l'incaricato del Comune lascerà o invierà apposita cartolinaavviso da riconsegnare dall'utente all'ufficio comunale preposto, entro 10 giorni dalla data dell'avviso stesso, completa dei dati richiesti.
4 In assenza della lettura il Comune addebiterà, in via provvisoria, un consumo forfettario pari al doppio del consumo dell'anno precedente, successivamente il Comune inviterà l'utente a consentire la lettura da parte del personale addetto, ed addebiterà per l'anno in questione la quota parte del consumo rilevato.
5 Nel caso in cui il Comune sia impedito ad effettuare la lettura anche l'anno successivo, si provvederà, senz'altro avviso, al distacco dell'utenza con addebito per l'anno in corso del consumo pari al doppio dell'ultima lettura effettuata.
6 Si procederà allo stesso modo qualora, per causa dell'utente, non sia possibile effettuare alcuna lettura del contatore in quanto lo stesso abbia lasciato il proprio domicilio senza far conoscere all'Ufficio comunale alcun recapito.
7 A tal'uopo è fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune il recapito presso cui possono essere inviate le bollette relative ai consumi di acqua ed ogni altra comunicazione.
8 Per il ripristino del servizio l'utente dovrà versare al Comune una somma pari a tre volte l'importo previsto dal precedente art.3.

 

Art. 19 - Riscossione
1 La fattura, semestrale, verrà emessa dopo aver effettuato le letture al 9 contatore nei mesi di luglio (per il 1° semestre) e gennaio (per il 2° semestre).
2 In caso di cessazione dell'utenza verranno fatturate la quota fissa del periodo di bollettazione in corso ed il consumo fino alla data del distacco.
3 Il pagamento della bolletta deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. Se il pagamento avviene tra il 21° e il 50° giorno dalla data di emissione della bolletta, verranno applicati gli interessi di mora legali in vigore che saranno riscossi con la bolletta successiva.
4 Dal 51° giorno a decorrere dalla data di emissione della bolletta è in facoltà del Comune di disporre in qualsiasi momento la sospensione della fornitura, procedendo alla riscossione coattiva del credito secondo la normativa vigente.
5 Per il ripristino del servizio l'utente è tenuto oltre al pagamento delle somme dovute, al rimborso delle spese nella misura prevista dall'art 22 del presente Regolamento.
6 Le spese postali per l'esazione delle bollette sono a carico dell'utente e saranno evidenziate sulle bollette di riscossione.
7 L'utente ha facoltà di presentare all'Amministrazione reclamo scritto per ottenere l'abbuono di somme eventualmente pagate in più nel semestre considerato; nel caso di accoglimento del reclamo l'abbuono sarà dedotto dalla bolletta relativa al periodo di fatturazione successivo restando, tuttavia, inteso che il reclamo non dà diritto all'utente di sospendere i pagamenti delle bollette.

 

Art. 20 - Divieti sull'uso dell'acqua
1 E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e dei rubinetti d'arresto e, in generale, di disporre dell'acqua oltre il limite del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito a pena della revoca della concessione.
2 Non è ammesso l'impianto di vasche o serbatoi per la raccolta e distribuzione per caduta di acqua a scopo potabile. Tale infrazione sarà punita con la penale di € 26.00.
3 E` ammesso l'uso di impianti di autoclavi purché siano eseguiti in modo tale che non si abbia ritorno di acqua nelle condotte comunali e i serbatoi siano di materiali consentiti dalle norme igieniche.
4 E` severamente proibito inserire pompe di aspirazione sulle tubazioni private collegate direttamente alla condotta comunale.

 

Art. 21 - Responsabilità - Indennizzo
1 Gli utenti non potranno pretendere nessun indennizzo per l'interruzione del servizio dell'acqua derivante da migliorie, riparazioni, manutenzioni delle opere di presa e di condotta dell'acqua e del serbatoio, da gelo, frane, siccità e cause analoghe di forza maggiore, nonché nel caso che il Comune dovesse disporre dell'acqua per l'estinzione di incendi. 10
2 Resta ferma la facoltà per il Comune di togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati in caso di siccità o di diminuzione della portata delle sorgenti.

 

Art. 22 - Infrazione
1 Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra infrazione al presente regolamento non diversamente sanzionata è soggetta ad una penale di € 26,00.
2 Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale è elevata a € 52,00 con la revoca della concessione.

 

Art. 23 - Modifiche alle tariffe ed al Regolamento
1 Qualora durante la concessione il Comune modifichi le tariffe ovvero adotti nuove e diverse disposizioni regolamentari, esse sono applicabili "de jure" all'utente senza che egli possa rifiutarvisi o muovere eccezioni.
2 E` lasciata facoltà all'utente, in tali casi, di richiedere la rescissione del contratto.

 

TITOLO II- ACQUA NON POTABILE

 

Art. 24 –Oggetto
1 Il presente titolo ha lo scopo di definire le condizioni e le modalità d’uso dell’acqua non potabile proveniente dall’Acquedotto rurale “Pozzo Imperatore”.
2 Per quanto compatibili si applicano le disposizioni previste al titolo I .

 

Art.25- Uso dell’acqua.
1 Il Comune può concedere l’acqua prioritariamente per uso zootecnico.
2 La somministraione di acqua può essere concessa anche per l’ irrigazione di orti di piccola dimensione, di modeste coltivazioni arboree e frutteti.
3  L’acqua può essere concessa per usi diversi anche ad edifici commeriali, artigianali, indistriali, direzionali e turistici.
4 Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile.
5 In caso di carenza idrica, il Comune sospenderà l’erogazione dell’acqua per uso non zootecnico e potrà stabilire un programma di turnazione .
6 In nessun caso l’utente potrà pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.
7 L’acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli concessi pena la sospensione dell’erogazione.
8 E’ fatto divieto ad ogni utente di concedere l’uso dell’acqua ad altri utenti.
9 E’ vietato trasportare l’acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata, nonché collegare le condutture di acqua non potabile a impianti contenenti acqua potabile o proveniente da pozzi.
10 L’acqua non è potabile. Il Comune non è responsabile dell’eventuale utilizzo improprio. 

Art.26- Prelievo dell’acqua.
1 Si potrà autorizzare il pescaggio per autobotti e cisterne trainati dai punti di attingimento appositamente realizzati, previa richiesta all’Ufficio Tecnico comunale.
2 La verifica della quantità prelevata potrà essere effettuata anche tramite sistemi automatizzati.
3 Il prelievo libero dell’acqua dalla fontana è consentito solo per quantitativi minimi senza uso di autobotti e cisterne. E’ vietato effettuare lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

 

Art.27- Canone.
1 L’utente è tenuto a corrispondere, indipendentemente dal consumo un importo minimo contrattuale da versarsi anche nel caso l’acqua non venga utilizzata.
2 La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia, stabilisce il minimo contrattuale nonché il costo per le eccedenze e quello dell’acqua prelevata dai punti di attingimento.
3 Il Comune si riserva di accordare condizioni speciali di fornitura a coloro che svolgono attività prevalente di agricoltura e allevamento.

 

TITOLO III– DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 28 - Riferimenti
1 La presente normativa si intende automaticamente estesa a tutti gli insediamenti che saranno realizzati a seguito di Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione di iniziativa pubblica e privata.

 

Art. 29 – Infiltrazione rete idrica
1 In caso di infiltrazioni ai fabbricati provenienti dalla rete idrica pubblica tutte le spese relative per la ricerca, l’eliminazione dell’inconveniente saranno a carico del Comune nonché l’eventuale risarcimento danni.
2 In caso si accerti che le infiltrazioni idriche provengono non dalle reti pubbliche ma da quelle private al dante causa saranno accollate le spese per la risoluzione dell’inconveniente nonché sarà a suo carico il risarcimento di eventuali danni al privato o all’Ente pubblico.

 

Art. 30 - Conoscenza del Regolamento Nella richiesta di allaccio l'utente dichiarerà di conoscere e di accettare senza riserve il presente Regolamento.

Cos'è la TARI?

A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari. Nel caso di soggetti residenti, la TARI è intestata all'intestatario della scheda anagrafica.

Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.

La TARI viene applicata alla superficie calpestabile dell’immobile che si calcola considerando la superficie totale al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

 


REGOLAMENTO E TARIFFE VIGENTI

pdf Regolamento TARI - in vigore dal 01.01.2023

pdf Delibera di Consiglio Comunale di Approvazione del Regolamento

pdf Tariffe TARI 2021

pdf Tariffe TARI 2022

 


MODULISTICA

pdf Dichiarazione TARI

pdf Denuncia Cessazione TARI

pdf Richiesta di riduzione tariffaria per abitazioni

pdf Domanda di riduzione per avvio al riciclo di rifiuti assimilati

pdf Domanda di riduzione di superficie per attività che producono rifiuti non assimilati

pdf Istanza di Rimborso

Il sito istituzionale del Comune di Biccari è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

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